Per sostenere e promuovere una cultura di condivisione della cura dei figli nella coppia, la legge Fornero ha introdotto in via sperimentale, dal 2013, l’obbligo per i padri lavoratori dipendenti di astenersi dal lavoro per un periodo di 1 giorno entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. A partire dal 2017, la durata dei congedi è stata incrementata. Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice ed è riconosciuto anche al genitore che fruisce del congedo di paternità. La legge Fornero prevedeva anche la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un ulteriore periodo di 2 giorni, previo accordo con la madre e in sua sostituzione.
Il congedo facoltativo, non confermato nel 2017, è stato reintrodotto a partire dal 2018.
Congedo di paternità
Il congedo di paternità è fruito in alternativa al congedo di maternità. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, al ricorrere di alcune precise fattispecie previste dalla legge:
- morte o di grave infermità della madre,
- abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
In caso di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera,anche il lavoratore padre, ricorrendo una delle situazioni predette, ha, analogamente alla lavoratrice madre, la possibilità di differire l’inizio del congedo di paternità alla data di ingresso del neonato nella casa familiare. In tal caso, il padre lavoratore, oltre ai documenti richiesti per attestare la situazione che ha determinato l’insorgere del congedo di paternità, deve presentare la certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera presso la quale il neonato è stato ricoverato, dalla quale possa rilevarsi il rapporto di causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato ed il suo immediato ricovero.
Congedo obbligatorio e facoltativo
Per l’anno 2018, il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 4 giorni, da godersi anche in via non continuativa. Inoltre ha facoltà di astenersi per un ulteriore giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Entrambe le tipologie di congedo si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso, ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.
Il congedo obbligatorio del padre rappresenta un diritto autonomo e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. In corrispondenza della fruizione del congedo è riconosciuta al padre lavoratore dipendente un’indennità a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.
Il congedo facoltativo del padre non è un diritto autonomo, ma un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata che in tal caso dovrà trovarsi in astensione dall’attività lavorativa e spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.
Per godere dei congedi il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Il congedo obbligatorio e quello facoltativo non possono essere frazionati ad ore
Congedo parentale
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto, giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva. In particolare, tale diritto compete:
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi ovvero di 7 mesi qualora usufruisca dell’astensione facoltativa per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi. In questo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori viene elevato a 11 mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
Se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria
- con conpresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa
- le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo; infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
In caso di fruizione del congedo in modo frazionato è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l’altra; se le frazioni si susseguono in modo continuativo oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima o subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorni di congedo.
I genitori possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e il padre ne può usufruire anche durante i mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre (congedo di maternità) e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari.
Riposi giornalieri del padre
I periodi di riposo giornalieri sono riconosciuti, al padre lavoratore:
- nel caso in cui il figlio sia affidato al solo padre
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (anche casalinga)
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
Sanzioni congedo obbligatorio del padre
A differenza della disciplina del congedo di maternità, che sanziona penalmente la mancata astensione obbligatoria della madre, le norme in favore del padre non prevedono alcuna sanzione specifica a carico del datore di lavoro nel caso in cui tale congedo non sia fruito, anche perché il datore potrebbe non essere a conoscenza della sopravvenuta paternità.
Congedo parentale
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro per congedo parentale, è punito con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582. In ogni caso:
- la mancata erogazione da parte del datore di lavoro delle indennità erogate dall’INPS entro i termini previsti dalla legge comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 125;
- il compimento di atti preordinati all’ottenimento di prestazioni indebite di maternità, sanzione amministrativa da € 103 a € 516 per ciascun soggetto cui si riferisce la violazione, con un minimo di € 5.000 e un massimo di € 50.000.