Commercianti di imballaggi vuoti: novità dal 1° gennaio

La “prima cessione” è il trasferimento dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore.
Il commerciante di imballaggi vuoti, effettuando una prima cessione, applica il CAC in fattura in aggiunta al prezzo di vendita in riga separata, come il produttore di imballaggi.

Nuovi adempimenti per i commercianti di imballaggi vuoti

  • Rilasciare un’attestazione di esenzione dal CAC al fornitore cedente, diretta anche per conoscenza anche a Conai, con la quale si dichiara di assolvere direttamente gli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC (modulo 6.23).
  • Applicare il CAC nelle fatture di vendita ai clienti-utilizzatori, esplicitandolo in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi, in riga separata.
  • Dichiarare e versare il CAC al Conai sulle prime cessioni effettuate.

Per agevolare i piccoli commercianti di imballaggi vuoti è stata introdotta una procedura agevolata.

I piccoli commercianti di imballaggi vuoti, ossia quei soggetti che hanno gestito nell’anno precedente flussi di imballaggi fino a un limite di 150 tonnellate per ciascun materiale, possono continuare a pagare il CAC ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi.

Il piccolo commerciante di imballaggi vuoti:

  • Deve inviare a Conai un’autocertificazione una tantum che attesti la sua posizione di piccolo commerciante di imballaggi vuoti (modulo 6.24).
  • Deve indicare nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti sui quali il fornitore ha già addebitato il CAC “Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale CONAI già assolto”.

Dal 2019 la storica dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” dovrà riferirsi esclusivamente agli imballaggi pieni. 
Quindi su una stessa fattura il “piccolo commerciante” dovrà apporre sia la dicitura “Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale CONAI già assolto” per gli imballaggi vuoti ceduti sia la dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” per i materiali di confezionamento con CAC già assolto.

Dal 14 dicembre sarà disponibile sul sito www.conai.org in download documenti/modulistica la nuova modulistica di autocertificazione sia per i commercianti di imballaggi vuoti (modulo 6.23 da inviare una tantum ai fornitori produttori e in c.c. a Conai) sia per i “piccoli commercianti” (modulo 6.24 da inviare una tantum a Conai).

Ulteriori precisazioni e casi particolari sono nella circolare allegata (PDF)


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