Con la circolare 12666 del 02 maggio 2024, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha rivisto e integrato le disposizioni precedenti. Ecco le novità:
AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE CON TARGA DI PROVA
Per i veicoli già immatricolati, è riconfermato che la conditio sine qua non per la circolazione in prova è data dall’esigenza di effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Si tratta di un punto fondamentale, sollecitato con forza da Confartigianato Imprese, che permette di salvaguardare l’operatività degli autoriparatori.
Viene ribadito che la circolazione in prova è consentita anche in deroga agli obblighi di revisione, e anche quando la revisione sia scaduta di validità.
- Limite massimo delle autorizzazioni rilasciabili e meccanismo di calcolo: anche a seguito delle sollecitazioni di Confartigianato Imprese, sono stati esplicitati e dettagliati i criteri, in base ai quali viene computato il numero delle autorizzazioni, con particolare riferimento alla tipologia di attività/ramo di azienda, sedi dell’azienda e ai dipendenti e collaboratori dell’azienda stessa.
- Regime transitorio (autorizzazioni già rilasciate): vengono precisati i termini riguardanti la validità delle autorizzazioni già rilasciate. Inoltre, sono indicate le regole per la restituzione delle autorizzazioni e delle relative targhe.
RILASCIO, RINNOVO, AGGIORNAMENTO E REVOCA
Sono introdotte alcune specifiche disposizioni integrative e precisazioni. Evidenziano in particolare i seguenti passaggi:
- I procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Generale Motorizzazione. In proposito, si rinvia alle disposizioni che saranno adottate nei termini previsti dalla stessa Motorizzazione, ad integrazione della normativa. Nell’attesa, sono confermate le attuali modalità operative, ferme restando le disposizioni del nuovo Regolamento che, non necessitando di provvedimenti attuativi, risultano di immediata applicabilità.
- L’autorizzazione alla circolazione di prova ha validità annuale ed è soggetta al rinnovo entro sei mesi dalla sua scadenza. In caso di mancata richiesta di rinnovo entro il termine di 6 mesi, l’autorizzazione decade ed il titolare è tenuto alla restituzione all’Ufficio Motorizzazione Civile.
- Per quanto concerne il rinnovo, successivamente alla scadenza annuale e nelle more del rinnovo è preclusa la possibilità di utilizzare l’autorizzazione (scaduta e non ancora rinnovata) e la relativa targa.
- In caso di cessione o affitto di ramo di azienda, occorre il rilascio di nuove autorizzazioni.
- Per quanto riguarda la revoca, non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata.
USO DELL’AUTORIZZAZIONE
Anche in questo caso il Ministero ha previsto alcune novità e integrazioni, in particolare per quanto concerne i veicoli immatricolati all’estero nonché per quanto riguarda i soggetti che devono essere presenti sul veicolo in circolazione in prova. E’ riconfermato il divieto di circolare con autorizzazione scaduta di validità, anche se ancora nei termini per effettuare il rinnovo (6 mesi) o revocata.
TARGHE DI PROVA (POSIZIONAMENTO)
La targa utilizzata su un veicolo già immatricolato deve essere applicata in modo ben visibile, in modo da rendere leggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso durante la circolazione di prova, non possono essere rimosse. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se già immatricolato, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE E ALTRO
Smarrimento, sottrazione, deterioramento, distruzione della targa e della relativa autorizzazione alla circolazione di prova: viene innovato il regime in materia, con disposizioni più rigorose e dettagliate.
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