Il nuovo Contratto Collettivo per i dipendenti delle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e turismo, decorre dal 1° gennaio 2018 ed avrà efficacia fino al 31 dicembre 2021: è stato sottoscritto da Federlavoro e Servizi – Confcooperative, Legacoop Produzione e Servizi, Fipe, Angem e Agci con Uiltucs-Uil, Filcams Cgil, Fisascat Cisl lo scorso 8 febbraio.
La sfera di applicazione coinvolge qualsiasi rapporto di lavoro subordinato nelle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, con attività di pubblici esercizi, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale, stabilimenti balneari, alberghi diurni, rifugi alpini. Non sono invece comprese le aziende alberghiere, i complessi turistico ricettivi all’aria aperta e le imprese di viaggio e turismo, i porti e gli approdi turistici.
Il contratto prevede lo sviluppo di strumenti di politica attiva del lavoro, ma anche di pari opportunità.
Il secondo livello di contrattazione, intendendo per tale la contrattazione aziendale o territoriale, ha di norma durata quadriennale.
Per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, il nuovo contratto riporta una dettagliata classificazione del personale, regola le modalità da applicare al contratto di apprendistato, disciplina il contratto a tempo parziale ed il contratto a termine.
Per il contratto a termine, il nuoco CCNL prevede delle limitazioni numeriche:
- 4 lavoratori nelle aziende fino a 4 dipendenti,
- 6 lavoratori nelle aziende con organico compreso tra 5 e 9,
- 7 lavoratori in presenza di organico compreso tra 10 e 25,
- 9 lavoratori in ipotesi di livelli occupazionali compresi tra 26 e 25,
- 12 lavoratori per aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti ed
- il 20% già previsto dal D.lgs. 81/2015, in aziende che occupano più di 50 dipendenti.
L’accordo prevede specifiche regole di risoluzione anticipata dei contratti a tempo determinato nelle aziende di stagione, con il pagamento di specifiche indennità.
Per quanto attiene invece la previdenza complementare, le parti convengono che il Fondo pensione di riferimento sia Fon.Te a cui viene destinato lo 0,55% a titolo di quota associativa a carico di entrambe le parti in egual misura, ed il 3,45% ovvero il 6,91% della retribuzione utile a TFR, prelevato dal TFR maturando all’atto dell’iscrizione al fondo, più una quota una tantum di euro 15,50 di cui 11,88 a carico ditta e 3,62 a carico dipendente.
L’assistenza sanitaria è invece collegata al Fondo Est, che rappresenta dunque il fondo di settore.
L’accordo prevede inoltre una rimodulazione dell’orario di lavoro che permette di gestire al meglio la flessibilità nel settore turistico.
Una parte speciale del CCNL è destinata alla disciplina dei rapporti di lavoro nel settore della ristorazione collettiva, negli stabilimenti balneari, nella ristorazione commerciale e negli alberghi diurni.
Infine, per quanto riguarda il trattamento economico, sono previsti aumenti contrattuali riparametrati al 4° livello, con decorrenza 1° gennaio 2018, 1° gennaio 2019, 1° febbraio 2020, 1° marzo 2021 e 1° dicembre 2021.
Il contratto fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie per ricostruire i trattamenti economici contrattuali spettanti ai singoli livelli, strutturati anche per aziende minori.