Dal 1° gennaio il Regno Unito non sarà più parte del mercato unico e lascerà l’unione doganale dell’UE insieme a tutte le politiche dell’Unione europea e agli accordi internazionali. Avrà fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l’Unione Europea.
I lavoratori distaccati (cosiddetti “Posted workers”)
Lo status dei lavoratori europei distaccati nel Regno Unito (cosiddetti “posted workers”) rimane incerto, e sono attesi chiarimenti da parte del Governo.
Si tratta di quei lavoratori che vengono mandati dalla propria azienda in un altro Paese europeo per brevi periodi finalizzati alla realizzazione di un progetto specifico e che comunque restano soggetti al sistema di sicurezza sociale del Paese di origine (in Italia, tramite certificazione con modello A1 rilasciata dall’INPS).
Il concetto di posted worker è strettamente legato alla libera prestazione di servizi in ambito europeo. La stessa Posted Workers Directive (96/71/EC) (PWD), che stabilisce il quadro giuridico dei lavoratori distaccati, cesserà di applicarsi in Regno Unito alla fine del periodo di transizione. Questo è stato confermato dalla Commissione Europea il 06 Ottobre 2020, con la “Notice to Stakeholders, Withdrawal of the United Kingdom and EU rules on the provision of services and posting of workers”.
Il testo dell’Accordo stipulato tra UK e UE il 24 dicembre u.s., non disciplina in maniera specifica la fattispecie dei Posted Workers. Da ciò consegue che un lavoratore inviato dal Regno Unito nell’Unione Europea (o viceversa), dovrà versare i contributi previdenziali nello Stato Membro Comunitario (o in UK) dove svolgerà la propria opera e rimanere assoggettato alla normativa del Paese ospitante.
È stato però concordato che – come misura transitoria – i singoli Paesi membri della UE possono richiedere, dietro notifica alla Commissione Europea, di continuare la copertura previdenziale così come è ad oggi in vigore in ambito Comunitario, per un periodo massimo fino a 15 anni. I singoli Stati membri della UE possono comunque recedere dal rispetto di questa normativa anche antecedentemente.
Durante tale periodo, i Posted Workers verseranno i contributi sociali nel Paese di “invio” del lavoratore e non in quello ospitante.
Vale la pena notare tuttavia che esiste una fattispecie specifica nell’ambito del regime di Standard Visitor che ha alcuni elementi in comune con il regime dei lavoratori distaccati.
È possibile per i lavoratori italiani recarsi direttamente al posto di frontiera nel Regno Unito (es. in aeroporto) ed ottenere un permesso per entrare nel paese per attività̀ quali installazione, smantellamento, riparazione o consulenza da parte di un produttore per equipaggiamento, software o hardware fornito nell’ambito di un contratto con una società̀ britannica.
In questi casi non sarà necessario ottenere un visto prima dell’arrivo nel Regno Unito.
I cittadini italiani che vogliano avvalersi di questa opzione per accedere al Regno Unito come Standard Visitors oltre a documentare i motivi della loro visita, dovranno essere in grado di produrre:
- dimostrazione del proprio impiego presso la società (per esempio con contratto busta paga);
- dimostrazione del permesso di lavoro e della residenza in Italia;
- copia del contratto tra la propria società e la società nel Regno Unito che riceverà̀ i servizi;
- lettere di supporto dalla propria società e della società nel Regno Unito che riceverà̀ i servizi.
In particolare, per questo tipo di attività̀ le linee guida (Home Office Visit Guidance, version 10.0, paragraph PA 7, pag. 31) precisano che è generalmente necessario che i visitatori si trattengano per meno di un mese.
Se le attività̀ richiedono più̀ tempo, è molto probabile che la polizia di frontiera possa indagare con attenzione quello che il visitatore farà̀ nel Regno Unito per essere sicuri che questi non ricopra un ruolo lavorativo nella società britannica.
Le attività̀ che durano più di un mese non sono automaticamente motivo di rifiuto del permesso per entrare nel paese come Standard Visitor, ma possono comportare domande specifiche circa l’intenzione del visitatore di essere nel Regno Unito temporaneamente e la verifica dell’esistenza di un contratto tra le due società.
PER APPROFONDIRE
- SPECIALE BREXIT: INFORMAZIONI PER LE IMPRESE
- BREXIT: COSA FARE CON MERCI E PRODOTTI DA ESPORTARE IN UK
- REGNO UNITO, BREXIT: PERIODO TRANSITORIO FINO AL 31 DICEMBRE 2020
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Dott. Matteo Campari
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