Dal 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, che dà avvio al periodo transitorio che darà il tempo ai due attori in campo (UE / UK) di portare a termine i negoziati per la fuoriuscita britannica e che scadrà il 31 dicembre 2020.
Il Regno Unito è diventato dunque a tutti gli effetti uno stato terzo, ma fino al 31 di dicembre 2020 il diritto UE continuerà a vincolarlo come se fosse ancora uno stato membro. Quindi, fino alla fine di questa finestra nulla cambierà per le aziende e i cittadini, per dare il tempo di prepararsi a tutti gli attori coinvolti.
Gli scenari
Gli scenari possibili al termine dei negoziati sono essenzialmente due:
- a) il raggiungimento di accordi, almeno nei settori chiave, con un passaggio morbido al nuovo regime il 1° gennaio 2021;
- b) l’opzione No-deal, ovvero la mancata conclusione di accordi sui settori chiave, che riporterebbe le parti agli accordi internazionali preesistenti.
Al momento, senza poter avere a disposizione le decisioni finali ufficiali, si può quantomeno affermare con certezza che verrà a decadere il sistema della “libera circolazione”.
La procedura per le merci
Verranno dunque attivate regolari procedure e controlli doganali a tutte le merci scambiate tra le due aree economiche, come avviene con tutti gli altri paesi terzi, anche se venisse ratificato un nuovo accordo di libero scambio.
Le merci, perciò, dal 1° gennaio 2021 tra UE e UK saranno “importate” ed “esportate”, e non più solo “spedite” come accade oggi.
Il Regno Unito ha depositato il 30 gennaio 2019 lo strumento di Accesso alla Convenzione del “Transito Comune” e quello relativo alle connesse semplificazioni che sarà attivo quando il Regno Unito sarà effettivamente paese terzo, già attiva e valida attualmente per Paesi EFTA (Islanda, Norvegia, Svizzera e Lichtenstein), Macedonia, Turchia e Serbia.
Questo consentirà alle merci di spostarsi all’interno del territorio e di raggiungere l’ufficio doganale o i luoghi di un’azienda, senza dover subire i controlli durante il viaggio. I beni vengono dunque sdoganati all’ufficio doganale o presso l’azienda.
Cosa fare con merci e prodotti
Prima cosa da fare per le aziende che non hanno mai effettuato operazioni doganali, ma che attualmente scambiano beni con il Regno Unito è quello di richiedere un codice EORI, un codice identificativo indispensabile per chi effettua operazioni doganali e ricordare di richiederlo anche alle controparti britanniche che potrebbero farsi trovare in contropiede visto l’alto numero di richieste con l’avvicinarsi del 31 gennaio 2021.
Per quanto riguarda l’Origine preferenziale della merce, le regole attuali non saranno più applicabili ai prodotti UK, e non potrà più essere rilasciata alcuna dichiarazione del fornitore a prodotti UK venduti a operatori dell’Unione.
Oggi, un prodotto fabbricato in UE con parti dello stesso non di origine preferenziale, magari sottoposto in UE a lavorazioni insufficienti, può essere venduto tranquillamente in UK, senza dazio.
In un futuro prossimo, lo stesso identico prodotto, al fine di rispettare la regola di origine prevista dal FTA, potrebbe dover essere sottoposto a ulteriore lavorazione affinché possa entrare nel mercato UK con beneficio daziario.
Se da un lato il meccanismo dell’origine preferenziale premia chi effettivamente lavora i prodotti in UE, garantendo un accesso vantaggioso al mercato UK, dall’altro, per poterne beneficiare diventa fondamentale la conoscenza delle regole di origine, che stabiliscono le condizioni a cui un prodotto può beneficiare di dazio nullo.
Nel corso dei prossimi mesi, con l’evoluzione delle trattative e la pubblicazione dei primi report e comunicati ufficiali, si auspica venga fatta maggiore chiarezza sui molti altri aspetti al momento oscuri per le imprese.
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Matteo Campari
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