Per verificare la possibilità di fruizione dei benefici contributivi e normativi previsti dalle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo dovrà controllare che il rispetto di accordi e contratti collettivi avvenga nel merito del trattamento economico e normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non soltanto con una mera applicazione formale delle norme contrattuali. Queste le istruzioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 7 del 6 maggio 2019.
Come già illustrato con la circolare n. 3/2018, l’Ispettorato torna sull’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che vincolano i benefici normativi e contributivi al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.
Restano fermi gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con le nuove indicazioni, si supera l’interpretazione letterale di questa norma che ha ispirato il comportamento di molti ispettori, i quali quando ravvisavano la mancata integrale applicazione dei contratti disconoscevano automaticamente il diritto alle agevolazioni contributive e normative.
A questi ultimi viene richiesto da oggi un’analisi più approfondita, che entri nel merito dei trattamenti effettivamente riconosciuti per legittimare la fruizione dei benefici di legge previsti.
Secondo l’Ispettorato il “rispetto” richiamato dalla norma obbliga il datore di lavoro a corrispondere trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, a prescindere da quale sia il contratto collettivo applicato o indicato nella lettera di assunzione. Attenzione, però, perché sono esclusi da tale valutazione quei trattamenti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale, come il welfare aziendale.
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