L’Agenzia delle Dogane ha stabilito le modalità operative per il recupero delle accise del 1 trimestre 2020.
Le domande potranno essere presentate dal 1°aprile al 30 giugno 2020, laddove per effetto della situazione emergenziale in atto fosse impossibilitato a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle dogane, l’esercente potrà assolvere il suddetto onere per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020.
Possono presentare domanda di rimborso le imprese per i consumi dei veicoli aventi peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate equipaggiati con motore Euro 3 o superiori.
Misura del beneficio
La misura del beneficio è pari a euro 0,21418 per ogni litro di gasolio consumato.
Per la domanda sono considerati solo gli acquisti provati attraverso fattura.
Precisazioni:
1) Si ricorda quanto già precedentemente comunicato ovvero esclusione dal 1° gennaio 2016 dal beneficio dei veicoli pesanti di categoria euro 2 e inferiori.
2) Nell’eventualità in cui una società abbia sede legale e/o operativa in una Provincia diversa da quella nella quale sia presente il deposito interno di rifornimento degli automezzi, l’ufficio competente per la presentazione della domanda di recupero accise è quello in cui è ubicata la cisterna di rifornimento.
Compensazione
La compensazione può essere avviata decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di diniego da parte dell’Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso).
L’importo del credito spettante deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2021; qualora vi fossero eccedenze non utilizzate in compensazione la domanda di rimborso in denaro dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è 6740; anno di riferimento quello di presentazione della dichiarazione.
A tal proposito si ribadisce che con la risoluzione n. 39/E del 20 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha integrato le istruzioni originarie di compilazione del modello F24 (contenute nella risoluzione n.133/E del 30 aprile 2002, istitutiva del suddetto codice), nel modo seguente:
- nel campo “rateazione/regione/prov/mese – rif”, è indicato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferimento e “RR” indica l’anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0315, individua il periodo Luglio – Settembre 2015);
- nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato “AAAA”. Si rammenta che dal 2012 è stato eliminato il limite annuale di credito compensabile tramite F24, pari a 250.000 euro.
Ricordiamo inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’art. 8 “Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale” del D.L. n. 124/2019, cosiddetto Decreto fiscale, introduce un limite quantitativo fissato in ogni litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Si invita pertanto a prestare la massima cura nell’inserimento delle informazioni, in particolare nella compilazione della colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1.
Servizio per la compilazione della domanda
Le imprese socie che usufruiscono del nostro servizio per la predisposizione della domanda devono consegnare la seguente documentazione
- copia di tutte le fatture di acquisto del gasolio effettuato presso distributori interni ed esterni (comprensive dei dettagli dei singoli rifornimenti: data, litri, importo e targa);
- le fotocopie delle carte di circolazione dei veicoli immatricolati o riscattati nel corso del 2° trimestre 2020 con le revisioni aggiornate
- le fotocopie dei contratti leasing dei veicoli immatricolati nel corso del 2° trimestre 2020;
- la fotocopia della Carta di identità del titolare/legale rappresentante in vigore;
- indicazione dei Km percorsi dai mezzi alle date dal 1 dal 1°aprile al 30 giugno 2020
Le imprese che vogliono verificare la fattibilità della loro domanda di rimborso accise possono compilare il modulo qui sotto per essere richiamate da un nostro esperto.
ATTENZIONE
LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE INVIATA ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO DIGITALE (PDF) A angelo.bongio@artser.it
Per ogni informazione:
Angelo Bongio
Confartigianato Imprese Artser
te. 0332 256348
angelo.bongio@artser.it