Autotrasporti e trasporti, il Decreto Cura Italia cambia scadenze e proroghe

Coronavirus e autotrasporto, cosa cambia per gli imprenditori e quali sono le norme che regolano oggi l’attività del comparto del trasporto (compresi taxi e Ncc)? Grazie ai nostri esperti del servizio Categorie abbiamo messo a punto un  vademecum con l’elenco di tutti gli articoli del Decreto Legge Cura Italia riferiti al settore.

  •  Art. 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

comma 1: Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;

comma 6: Sospesi i termini degli adempimenti per i possessori di cisternette ad uso privato prorogandoli al 30 giugno 2020. Con la nota prot. 94214/RU del 18 marzo 2020, in virtù di quanto previsto nel comma precedente (comma 1) del Decreto cd. “Cura Italia”. L’Agenzia delle Dogane specifica che tale differimento trova applicazione anche per l’entrata in vigore dell’obbligo di denuncia di cui all’art.25 comma 2, lett. a) e lett. c) del D.Lgs. n. 504/95 gravante sugli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc, nonché sugli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc. Pertanto sensi dell’art. 62, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, la denuncia di esercizio di cui sopra presentata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2020.

  • Art. 92 – Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone

comma 3: I pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto e il 30 aprile 2020 sono differiti di 30 giorni senza applicazione degli interessi;

comma 4: Autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli che dovevano essere sottoposti entro il 31 luglio 2020 alle visite e prove di cui agli articoli 75, 78 del Dl 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’art.80 del medesimo decreto legislativo;

  • Art. 93 – Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

comma 1: Taxi e Ncc possono dotare i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.  E’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2020. Le agevolazioni consistono in un contributo, fino ad esaurimento delle risorse, non superiore al 50% del costo di ciascun dispositivo installato;

comma 2: Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, emette un decreto in cui è indicata l’entità massima del contributo riconoscibile e le modalità di presentazione della domanda e di rendicontazione;

  • Art. 103 –  Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

comma 2: E’ prorogata al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020;

  • Art. 104 – Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

comma 1:  E’ prorogata al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza dal 17 marzo 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata sul documento.

  • Art. 108 – Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale

comma 2: il pagamento delle sanzioni al Codice della strada, dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2020 sono ridotte del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione;

  • Art. 113 –  Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

comma 1: è prorogata al 30 giugno 2020 la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) ed il versamento del diritto annuale di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali

  • Art. 125 – Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni

comma 2: sino al 31 luglio 2020, la validità della polizza assicurativa Rca è estesa a 30 giorni dopo la scadenza.

Con il decreto 120 del 17 marzo 2020, inoltre, il ministro dei Trasporti Paola De Micheli impone a tutti coloro che rientrano in Italia tramite trasporto aereo, marittimo, ferroviario e stradale, anche se asintomatici a sottoporsi ai seguenti obblighi:

  1. comunicare il loro ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente;
  2. sottoporsi a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario per 14 giorno;
  3. in caso di insorgenza di sintomi da COVID-19 segnalare la situazione all’Asl tramite i numeri telefonici appositamente dedicati.

Una deroga è prevista per chi entra in Italia per lavoro e limitatamente a 72 ore, che autocertifichi detta esigenza lavorativa (deroga prorogabile con altre 48 ore, sempre motivate)

Gli obblighi e la deroga non si applicano al personale viaggiante appartenente alle imprese con sede legale in Italia, cioè ai conducenti delle imprese italiane impegnati in trasporti internazionali.

CONSULTA QUI IL NUOVO CALENDARIO DELLE SCADENZE