Autoriparazione: nuovi agenti cancerogeni con limite espositivo

autoriparazione_istock-898484854_720Agenti cancerogeni per chi lavora nel settore dell’autoriparazione: anche i gas di scarico dei motori diesel e gli oli usati nei motori a combustione interna entrano nell’elenco delle sostanze per le quali è fissato un limite espositivo.

Entro il 20/02/2021 la direttiva (Ue) 2019/130 verrà recepita nel D.Lgs. 81/08 e modificherà/integrerà il titolo 9, Capo II e gli allegati XLII e XLII- I, portando  a ventidue gli agenti cancerogeni per i quali è fissato un limite espositivo (in questa direttiva non è contemplato l’amianto) di cui  dodici sostanze con la dicitura di  “skin notation”. Con la nuova Direttiva (Ue) 2019/130 verranno aggiunti all’elenco dell’allegato XLII del D.lgs 81/08:

  • i lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore;
  • i lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

L’allegato XLII del D.Lgs. 81/2008, definisce cancerogena una sostanza, miscela o procedimento, nonchè una sostanza o miscela liberate nel corso di un processo di seguito menzionato:

  • produzione di auramina con il metodo Michler;
  • i lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone;
  • i lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate;
  • il processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico;
  • il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro;
  • i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

Con la nuova Direttiva 2019/130 verranno aggiunte anche cinque nuove sostanze cancerogene, per le quali sono definiti valori limite che non devono essere superati nel corso dell’esposizione lavorativa:

  • il tricoloretilene (categoria 1B a norma del regolamento Ce n. 1272/2008);
  • la 4,4’ – metilendianilina (categoria 1B a norma del regolamento Ce n. 1272/2008);
  • l’epicloridrina (categoria 1B a norma del regolamento Ce n. 1272/2008);
  • l’etilene dibromuro (categoria 1B a norma del regolamento Ce n. 1272/2008);
  • l’etilene dicloruro (categoria 1B a norma del regolamento Ce n. 1272/2008).

Queste sostanze vanno ad aggiungersi:

  • alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel;
  • alle miscele di idrocarburi policiclici aromatici (categoria 1A o 1B a norma del regolamento Ce n. 1272/2008), in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene;
  • agli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.

Per gli ultimi due non vengono identificati valori limite, ma, essendo noto l’assorbimento anche per via cutanea, è proposta la “skin notation”, vale a dire  nella valutazione del rischio, si raccomanda di considerare anche la capacità di contribuire in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

Come per tutti gli agenti cancerogeni, l’osservanza dei valori limite non esonera dagli altri obblighi dei datori di lavoro:

  • prioritariamente la sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo per la salute del lavoratore;
  • il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre l’esposizione dei lavoratori al livello più basso possibile;
  • la riduzione dell’utilizzazione di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro,

Mentre un’attività che comporti superamento del limite non può essere in nessun caso mantenuta in essere.

Ecco come deve attivarsi il  datore di lavoro:

  • per la valutazione dell’esposizione e dell’efficacia delle misure preventive lo strumento è quello dell’indagine ambientale che  deve essere eseguita periodicamente;
  • sulla scorta dei risultati si dovrà richiedere al medico competente l’aggiornamento del  protocollo di sorveglianza sanitaria;
  • il Medico competente individuerà idonei indicatori del livello di esposizione dei lavoratori attraverso il monitoraggio biologico;
  • deve essere ampliata la compilazione e l’aggiornamento del registro degli esposti aziendale;
  • si dovrà provvedere alla informazione e formazione di questi nuovi gruppi di lavoratori.

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