A seguito del differimento dell’entrata in vigore del Decreto 11 aprile 2011, la verifica periodica delle attrezzature da lavoro slitta dal 28 luglio 2011 al 28 gennaio 2012.
Ricordiamo che le attrezzature da controllare periodicamente sono, in estrema sintesi: scale aeree, idroestrattori a forza centrifuga, apparecchi di sollevamento, ponti mobili, attrezzature che contengono fluidi, alcune tubazioni per gas e liquidi surriscaldati: queste attrezzature di lavoro – indicate nell'allegato VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sicurezza) – devono essere sottoposte a verifiche periodiche, al fine di valutarne lo stato di conservazione e il livello di sicurezza.
Ricordiamo che – sempre secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – il titolare delle prime verifiche resta l'INAIL, che effettua i controlli termine di 60 giorni dalla richiesta del datore di lavoro.
Per le verifiche periodiche successive alla prima, da effettuare entro il termine di 30 giorni, sono invece titolari le Asl o le Agenzie regionali protezione ambiente (Arpa) qualora ci sia una convenzione. Il nuovo provvedimento introduce come novità la possibilità per altri soggetti pubblici e privati, abilitati e iscritti in un apposito elenco, di affiancare l'INAIL, le Asl e le Arpa nei controlli sulle attrezzature di lavoro.
A questi soggetti abilitati, iscritti in un elenco da istituire presso ciascuna Asl o su base regionale, può rivolgersi il datore di lavoro che, passati i 60 o 30 giorni, non abbia ottenuto un riscontro da parte di INAIL, Asl o Arpa.
Per ulteriori informazioni e per l’elenco delle attrezzature coinvolte nelle verifiche con le relative tempistiche è disponibile per il download presso il nostro sito web facendo riferimento a questo articolo oppure è richiedibile l’invio a: Ernesto Quaglia – Tel. 0381-907719 – e-mail: ernesto.quaglia@confartigianatolomellina.it