E’ possibile raggiungere l’artigiano di fiducia che si trova in un comune diverso da quello di residenza del cliente? Dall’entrata in vigore del Dpcm 3 novembre il tema è oggetto di discussione anche perché, ad oggi, gli uffici governativi non hanno messo a punto Faq di chiarimento specifiche e la peculiarità del servizio può originare più di un dubbio.
Partiamo dalle fondamenta: il Dpcm 3 novembre 2020 ha introdotto la suddivisione del Paese in quattro aree (rossa, arancione, gialla e verde) alle quali il ministro della Salute ha poi ricondotto le regioni. La Lombardia, e con essa la provincia di Pavia, si è ritrovata in zona rossa e ne hanno acquisito le limitazioni, in particolare quelle riferite agli spostamenti tra comuni (e ovviamente tra regioni), vietati sempre, salvo che:
– per comprovate esigenze lavorative;
– motivi di salute;
– situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari).
Alla voce “situazioni di necessità” può essere annoverato lo spostamento di un cliente da un comune all’altro per raggiungere il parrucchiere di fiducia? In effetti, la necessità potrebbe essere dettata da particolari condizioni di salute note al professionista abitualmente frequentato, con il quale ci si sente in mani sicure. Oppure da trattamenti specifici, difficili da trovare presso altre attività.
La restrittività della norma verrebbe meno qualora dovesse passare questa interpretazione estensiva, ovvero che tutti i servizi realizzati con oggettivi elementi di personalizzazione ed esclusività e con caratteristica di continuità non procrastinabili devono poter essere usufruiti anche presso attività artigianali e commerciali fuori comune di residenza.
Fondamentale, però, è che eventuali stati di necessità come quelli citati in precedenza vengano giustificati e documentati dal cliente interessato.
In questo caso non si tratterebbe di una omissione normativa, ma di una specificità che potrebbe riguardare determinati stati di necessità, che il legislatore – anche alla luce delle segnalazioni giunte da Confartigianato Lomellina e dagli stessi operatori del settore – potrebbe fare propri, partendo da tre assunti di base: la situazione non deve essere procrastinabile; il trasferimento deve ricondurre alla necessità di prestazioni specifiche ed esclusive; i trattamenti devono tener conto dei possibili rischi maturati in caso di spostamento dall’operatore abituale a un altro.
Toccherà tuttavia sempre al cliente, e non all’operatore, certificare e documentare di avere le esigenze identificate come essenziali e necessarie.
Per entrare nel merito del problema, Confartigianato Imprese si sta muovendo a livello governativo.