Con il messaggio n. 1138 del 14 marzo 2018, l’INPS chiarisce fornisce chiarimenti utili all’esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla specifica gestione previdenziale degli artigiani di imprenditori o soci di società che svolgono attività che, seppure assimilabili a quella artigiana, non sono iscrivibili all’Albo delle Imprese Artigiane, i cosiddetti “artigiani di fatto”.
In caso di esercizio di attività che richiedono specifiche competenze tecnico-professionali a tutela degli utenti, da parte di un titolare che ne sia sprovvisto e che quindi esercita l’attività in modo abusivo, non può essere esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.
In questo caso, la decorrenza da attribuire all’iscrizione coincide naturalmente con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Responsabile Tecnico esterno
Nel caso in cui sia presente un responsabile tecnico, che sia in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento dell’attività, il ruolo di responsabile può essere rivestito dal titolare/socio dell’azienda, oppure da un soggetto anche esterno alla compagine aziendale. In questo secondo caso l’impresa non è considerata artigiana e deve essere inquadrata in altro settore ai fini previdenziali.
Soci di S.n.c. non iscritta all’Albo Imprese Artigiane
Nell’ipotesi di una S.n.c. che esercita regolarmente un’attività astrattamente compresa nel settore artigiano, ma non è iscritta all’Albo imprese Artigiane perché solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera, la società non può essere definita artigiana e non è possibile iscrivere i soci alla gestione previdenziale quali artigiani di fatto.
Soci di S.r.l. pluripersonale
In assenza dell’iscrizione della S.r.l. all’AIA su domanda della società, resta esclusa l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Artigiani dei soci di S.r.l. pluripersonali che svolgono attività compresa nel settore artigiano.