Regione Lombardia supplemento del 30-05-2016
Regione Lombardia ha recentemente introdotto con Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 (“Legge di semplificazione 2016”) una nuova regolamentazione dei centri massaggio, introducendo importanti novità.
Anzitutto si definisce “centro massaggi di esclusivo benessere” un centro massaggi aperto al pubblico dotato di postazione di massaggio senza alcun macchinario estetico i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica. L’apertura di questa tipologia di attività è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente. La segnalazione deve contenere la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro. Nel caso di cittadini stranieri, nella SCIA deve essere attestato il possesso, da parte del titolare o di chi esercita l’attività, di un certificato di conoscenza della lingua italiana (Certificazione Italiano Generale – CELI) oppure di un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.
In caso contrario, il titolare dovrà frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente o comunque un corso istituito o riconosciuto a livello regionale.
La Giunta regionale disciplinerà, con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di semplificazione 2016, specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari per lo svolgimento dell’attività. Nel regolamento sarà definito il termine entro cui le attività esistenti dovranno porsi in regola. In caso di accertata carenza dei requisiti, l’amministrazione comunale applicherà una sanzione da 5.000 a 15.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva. Anche la mancata presentazione della SCIA comporterà l’applicazione di una sanzione da 5.000 a 15.000 euro con, in aggiunta, il divieto di prosecuzione dell’attività.
Resta in capo ai Comuni la definizione degli orari di apertura e di esercizio dell’attività.
Il Decreto Regionale, pubblicato sul BURL del 16/05/2016, è consultabile in allegato.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ Ufficio Categorie della sede di Vigevano al n. 0381/907711 – int. 1.