Con la Risoluzione del 19 gennaio 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che l’obbligo di esposizione del prezzo, sia di vendita del prodotto sia per unità di misura, trova applicazione anche agli artigiani che vendono al pubblico, in applicazione del Codice del Consumo.
Il D.lgs. 206/2005 Codice del Consumo si riferisce infatti alla vendita al consumatore da parte di operatori professionali, includendo sia i commercianti sia gli artigiani.
In particolare l’articolo 14 del Codice del Consumo D. Lgs. 206/2005:
- “Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16.
- Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.
- Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
- La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l’indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 16.
- La presente sezione non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all’asta;
c) agli oggetti d’arte e d’antiquariato.
I successivi artt. 15 e 16 richiamano il D.lgs. 114/98 così come l’art. 17 relativo alle sanzioni.
Per violazioni sono previste sanzioni che partono da 500 €, come previsto dal D. Lgs. 114 del 1998.
Per ulteriori informazioni:
Monica Baj – monica.baj@artser.it