Dal 1° luglio 2018, gli acquisti di carburante per autotrazione dovranno essere documentati esclusivamente da fattura elettronica e il relativo costo sarà deducibile (nelle percentuali normativamente previste) e la relativa IVA detraibile solo se i pagamenti sono stati effettuati mediante “moneta elettronica”. Infatti, la Legge di Bilancio 2018 ha istituito, a partire dal 1° luglio 2018, l’obbligo di fatturare elettronicamente gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti passivi IVA.
Contemporaneamente, ha abrogato le norme relative alla scheda carburante (utilizzo, modalità di compilazione, tenuta e conservazione del documento).
Quindi, le imprese e i professionisti non potranno più compilare la scheda carburante per comprovare l’acquisto, ma riceveranno dall’esercente dell’impianto stradale di distribuzione, tramite canale SDI, una fattura elettronica in formato .xml.
Sarà possibile dedurre le spese per carburante per autotrazione solo se queste saranno eseguite con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, emesse da operatori finanziari abilitati.
la Legge di Bilancio modifica, con modalità similari, anche il diritto alla detrazione dell’IVA. Agli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante viene infine riconosciuto, a partire del 1° luglio 2018, un credito di imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico.
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