L’Inps ha corretto l’interpretazione del regime contributivo per le assunzioni con contratti di apprendistato di primo livello nelle imprese fino a nove dipendenti. Una rettifica, chiesta da Confartigianato, che l’Istituto ha accolto e approvato, modificando le aliquote applicate ai contratti di apprendistato: l’1,5% per il primo anno di contratto e il 3% per il secondo anno. Dal terzo anno in poi l’aliquota sale al 5% e non più al 10% previsto in precedenza.
Le imprese artigiane che hanno applicato le vecchie aliquote potranno recuperare le differenze contributive.
Con la circolare n. 108/2018 l’Inps ha infatti fornito un riepilogo complessivo dell’assetto contributivo relativo ai rapporti di apprendistato, anche alla luce delle misure agevolative introdotte nel corso degli anni con riferimento a questa tipologia contrattuale.
In tale quadro rettifica l’indirizzo interpretativo che aveva fornito con il messaggio n. 2499/2017, in merito al regime contributivo delineato per le assunzioni in apprendistato di primo livello effettuate da imprese fino a nove dipendenti.
L’Inps sosteneva che l’aliquota contributiva del 5% trovasse applicazione per tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale ed escludendo, quindi, l’applicazione delle riduzioni contributive previste per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.
Tale indirizzo interpretativo determinava un ingiustificato aggravio contributivo per tali imprese, per le quali l’aliquota è fissata, in via generale, all’1,5% per il primo anno di contratto ed al 3% per il secondo anno, tornando al 10% a partire dal terzo anno.
A correzione di quanto previsto nel messaggio n. 2499/2017, l’Inps, con la circolare n. 108/2018, ha quindi chiarito che per le assunzioni in apprendistato di primo livello effettuate dal 24 settembre 2015 da imprese fino a 9 dipendenti deve essere applicata:
- l’aliquota dell’1,5% per il primo anno di contratto e quella del 3% per il secondo anno, ai sensi dell’articolo 1, comma 773, della legge n. 296/2007;
- l’aliquota del 5% (in luogo di quella del 10%) a partire dal terzo anno, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015.