Omaggi aziendali: la disciplina fiscale

Ricordiamo come si applica il trattamento fiscale relativo agli omaggi aziendali.

Innanzitutto per i beni che non costituiscono oggetto dell’attività propria dell’azienda non è possibile detrarre l’Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a 50 euro, poichè sono qualificati come spese di rappresentanza.

E’ inoltre prevista l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa (somministrazioni in mense, mediante distributori autmatici nei locali dell’impresa).

Questa limitazione non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande di valore unitario non superiore a 5o euro destinati a essere ceduti a titolo gratuito per i quali è prevista la detraibilità dell’imposta.

BENI NON RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’ PROPRIA

Cedenti                   Destinatari Iva   Deducibilità del costo  
acquisto Cessione Irpef/Ires Irap
Imprese Clienti e/o fornitori Costo unitario non superiore a 50 euro Iva detraibile (anche alimenti e bevande) Operazione esclusa da Iva Intero importo nel limite di 50 euro
Spese per omaggio interamente deducibili

Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio

Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale

Costo unitario superiore a 50 euro Iva indetraibile Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a 50 euro
Spese di rappresentanza
Dipendenti   Iva detraibile  Intero importo nell’esercizio
Spesa per prestazioni di lavoro
 Indeducibilità (2)
Lavoratori autonomi Clienti e/o fornitori Costo unitario non superiore a 50 euro Iva detraibile (anche alimenti e bevande)  Operazione esclusa da Iva (3)  1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta
Spese di rappresentanza
 1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (1)
Costo unitario  superiore a 50 euro Iva indetraibile Operazione esclusa da Iva
Dipendenti   Intero importo nell’esercizio
Spese per prestazioni di lavoro
Indeducibilità
Note
1. I costi e gli altri componenti si assumono come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.
2. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.
3. L’art. 2, c.1, n.4 1 parte Dpr 633/72 relativa alle concessioni “senza corrispettivo” (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni in quanto fa riferimento ai beni oggetto “dell’attività propria dell’impresa”; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all”art. 4 del Dpr 633/72, ovvero soggetti che esercitano attività d’impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.4.1980, n. 20, prot. 270516 ha chiarito che “le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo , non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa che prevedono l’imponibilità”.

BENI RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’ PROPRIA

Destinatario dell’omaggio Iva Deducibilità del costo
Acquisto Cessione Irpef/Ires Irap
Clienti e/o fornitori Iva detraibile (1)

Operazione imponibile Iva

Obbligo di fattura autofattura
o registro degli omaggi 

Intero importo nell’esercizio
Spese per omaggi interamente deducibili (2)

Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio

Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale

Dipendenti Intero importo nell’esercizio
Spese per prestazioni di lavoro
Indeducibilità
Note
1. Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a 50 euro. Rimane la facoltà di non detrarre l’Iva sull’acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.
2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Tuttavia parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza: in tal caso per i beni di costo unitario superiori a 50 euro è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal DM 19.11:08 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per l’intero esercizio se di valore unitario inferiore a 50 euro.