Il 15 agosto 2018, in attuazione della direttiva 2012/19/UE, è entrato in vigore il “campo aperto” cioè, la normativa sulla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), che prevede per questi rifiuti la creazione di un sistema di gestione distinto dagli altri (ritiro, trasporto, raccolta separata, trattamento).
Le novità:
– produttori e importatori di AEE, devono ad esempio organizzare e finanziare un sistema di gestione dei rifiuti delle proprie apparecchiature immesse sul mercato, tramite sistemi individuali o, preferibilmente, aderendo ad un sistema collettivo (Consorzio);
– iscrizione al “Registro Nazionale telematico dei produttori di AEE” (Registro AEE) prima di immettere l’apparecchiatura sul mercato ed esporre il numero di iscrizione al Registro sui propri documenti commerciali (es. fatture, DDT, corrispondenza, preventivi, listini, ecc.) entro 30 giorni dal suo rilascio;
La direttiva riguarda anche tutte le imprese della filiera come
- i distributori,
- gli impiantisti e i centri di assistenza,
che nell’ambito della propria attività si trovano a dover “ritirare” dei RAEE.
Ampliato l’elenco delle apparecchiature che ricadono oggi nella definizione di AEE (che pure non è stata modificata), ma secondo il nuovo approccio denominato “open scope”, sono molte le apparecchiature che precedentemente erano escluse e che ora, invece, vengono a ricadere nell’ambito di applicazione della normativa sui RAEE.
L’ampliamento della classificazione, rispetto alle vecchie 10 categorie, comporta inoltre che tutte le apparecchiature che rispondono alla definizione di AEE rientrano ora nella relativa disciplina (salvo solo le esplicite esclusioni previste) come ad esempio:
- apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;
- apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un’altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
- lampade a incandescenza;
- apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
- impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;
- mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
- macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
- apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese;
- dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi
La Direttiva e il D.Lgs. 49/2014 si applicano infatti solo ai prodotti finiti e NON ai componenti, a meno che i componenti non abbiano una funzione indipendente.
Per faq ed esempi:
Guida a cura del Comitato di Vigilanza e Controllo (PDF)
E’ dunque importante valutare con attenzione la classificazione delle apparecchiature e la distinzione in prodotti/componenti per individuare il percorso corretto di gestione, trasporto, smaltimento .
Se per produttori/importatori di AEE, la conversione alla nuova classificazione verrà effettuata in automatico da parte del Registro AEE , qualche problema può sorgere per le imprese che producono/importano apparecchiature che prima non erano AEE e per le imprese della filiera (distributori, installatori, centri di assistenza), per le quali n’apparecchiatura che rientra nel nuovo campo di applicazione diventerà rifiuto (RAEE) e dovranno pertanto applicare le procedure e gli adempimenti specifici previsti per tali rifiuti.
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