Sono state pubblicate da Inail, con Circolare n.40 del 25 ottobre 2018, le rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, e i riferimenti operativi per la loro liquidazione (o riliquidazione per le prestazioni in corso).
La retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, è rivalutata annualmente sulla base della variazione Istat. La variazione relativa al corrente anno, dopo due anni di immobilità, è stata pari all’1,10%.
Dal 1° luglio 2018, pertanto, per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi si applica la rivalutazione alle prestazioni ordinarie, quella per le vittime dell’amianto e per danno biologico.
Per le prestazioni ordinarie il minimale sale ad euro 16.373,70 mentre il massimale è pari a euro 30.408,30.
Tali importi valgono anche per la retribuzione effettiva del settore agricolo (lavoratori subordinati a tempo indeterminato) mentre la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite, sempre nello stesso settore, è fissata in euro 24.709,80.
Aumentato anche l’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa (euro 539,09).
Per la rivalutazione degli importi del danno biologico (dalla sua istituzione, nell’anno 2000, è stato rivalutato solo due volte in via straordinaria) occorrerà aspettare una apposita circolare.
In caso di integrazione di rendite relative all’anno 2017 e non ancora definite entro la data di rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato. La rivalutazione delle prestazioni erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore avverrà in automatico con il rateo di novembre 2018, purché siano state effettuate le verifiche reddituali (altrimenti saranno azzerate nel prossimo rateo di dicembre 2018).
Il provvedimento di riliquidazione viene inviato agli interessati con l’indicazione del relativo conguaglio, con i modelli 170/I e 171/I. Su tale documentazione viene altresì indicata la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata nei database dell’Istituto. Sarà cura dell’interessato comunicare alla Sede Inail competente, entro 15 giorni dal ricevimento dei predetti modelli, eventuali variazioni anagrafiche compilando la dichiarazione stampata sul retro.