La sentenza di condanna del medico competente del 9 agosto 2018, n. 38402 C.C. ha riproposto l’obbligo di partecipazione da parte del medico competente alla valutazione dei rischi.
Gli strumenti e gli ambiti in cui il medico presta la propria assistenza sanitaria e di collaborazione con il datore di lavoro ai sensi dell‘articolo 25 Dlgs 81/2008 sono molteplici:
- partecipazione diretta e/o collaborazione alla Valutazione e stesura (o a fasi) dei rischi,
- esame del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) quando è stato elaborato da altri operatori della prevenzione,
- esecuzione dei sopralluoghi periodici,
- annotazioni sulla completezza o meno delle singole valutazioni strumentali,
- rilievi e collaborazione alle attività di formazione,
- partecipazione ai momenti di confronto aziendale (riunione periodica, focus group su singole tematiche, ecc),
- visite su richiesta e relazione sui risultati collettivi della sorveglianza.
E’ altrettanto vero che il datore di lavoro ha “l’obbligo di assicurare ai propri dipendenti la tutela della loro salute e la prevenzione dei rischi, anche utilizzando la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, ove prevista, garantendo allo stesso massima autonomia”. I contenuti che contraddistinguono il rapporto datore di lavoro e medico competente devono essere presenti nella lettera di nomina controfirmata sia dal medico competente che dal datore di lavoro in cui da un lato il medico competente si impegna a svolgere le attività previste dalla normativa ex art. 25 e ex art. 41 del D.L.gs 81/08, dall’altro il datore di lavoro si impegna al rispetto dei principi di autonomia deontologica con la garanzia che il medico competente possa svolgere pienamente tutti i compiti previsti dalla normativa con adeguato supporto da parte dell’azienda secondo tariffe adeguate ad una prestazione professionale specialistica.
L’attività di sorveglianza sanitaria si basa principalmente sui dati della Valutazione dei rischi.
Un DVR “adeguato” deve avere dei requisiti minimi che potremmo riassumere in:
- presenza di una relazione sui rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro,garantita dalla completezza della valutazione (tutti i fattori di rischio sono adeguatamente analizzati e descritti, tutti i posti di lavoro e tutti i lavoratori sono considerati);
- messa a disposizione di informazioni che permettano una corretta collocazione di pericoli e lavoratori (descrizione di ambienti, cicli lavorativi, materiali utilizzati, ecc.), e rassegna delle fonti informative di tipo tecnologico (materiali, macchinari), di tipo igienistico (precedenti indagini o misure degli agenti di rischio), di tipo sanitario (infortuni, malattie professionali, dati del monitoraggio biologico) e riguardanti il personale (numero, età, sesso, turni, distribuzione);
- criteri adottati per la valutazione, indicazione del numero e qualificazione dei soggetti coinvolti nellavalutazione dei rischi, metodo di raccolta e elaborazione delle informazioni, integrazione delle figure e delle varie fasi della valutazione dei rischi, affidabilità tecnica dei dati raccolti e coinvolgimento dei lavoratori, in particolare dei rappresentanti dei lavoratori (RLS);
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione (MPP) attuate nonché delle attrezzature di protezione utilizzate, il rispetto verificabile delle misure adottate e/o da adottare, dalla loro organizzazione secondo la gerarchia preventiva – eliminare, ridurre e controllare i rischi (privilegiando e dando priorità alle misure preventive collettive rispetto a quelle individuali), l’indicazione delle procedure di lavoro in sicurezza, l’informazione e formazione sui rischi e la sorveglianza sanitaria.
Per ogni informazione:
Ufficio QSA Qualità Sicurezza Ambiente
ambiente@artser.it
tel. 0381 907719 – 718