L’INPS ha pubblicato la Guida Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici, contenente indicazioni operative utili a lavoratori e datori di lavoro per la corretta gestione dell’evento.
Certificazione medica
Il medico curante, accertato lo stato di malattia del lavoratore, deve redigere l’apposito certificato di malattia e a trasmetterlo all’Inps con modalità telematica, entro il giorno successivo a quello di effettuazione della visita.
Il lavoratore può in qualunque momento visualizzare il certificato medico e il relativo attestato privo di diagnosi accedendo con le proprie credenziali al portale INPS, anche per controllare la correttezza dei dati riportati nella certificazione.
Il lavoratore è inoltre obbligato ad informare tempestivamente il datore di lavoro dell’assenza.
In caso di ricovero o accesso al Pronto soccorso,il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia deve essere richiesta alla Struttura ospedaliera che, se impossibilitata al rilascio del certificato telematico, provvederà a consegnare un certificato cartaceo, che il lavoratore dovrà trasmettere entro due giorni all’Inps al datore di lavoro.
Decorrenza della malattia
L’Inps riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale:
– a partire dal giorno di rilascio del certificato;
– a partire dal giorno precedente il rilascio del certificato, in caso di visita domiciliare.
Nei casi di cicli di cura ricorrenti per patologie di natura specialistica comportanti incapacità al lavoro, è possibile produrre un’unica certificazione attestante la necessità di trattamenti ricorrenti. L’interessato deve poi presentare periodiche dichiarazioni rilasciate dalla struttura sanitaria da cui risultino i giorni in cui sono state effettivamente eseguite le cure.
Le assenze dal lavoro per le terapie devono, comunque, essere certificate, nelle consuete modalità, mediante certificazione telematica o, ove questa non sia possibile, cartacea.
Visite fiscali
Le visite mediche di controllo della malattia occorsa al lavoratore dipendente, possono essere disposte di spontanea iniziativa da parte dell’Istituto o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti. Il lavoratore è obbligato a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, anche nei giorni festivi, di sabato e domenica.
Le fasce di reperibilità sono le seguenti:
- dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 per i lavoratori del settore privato;
- dalle 9 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 per i lavoratori del settore pubblico tutti i giorni della settimana.
L’assenza dal domicilio indicato nel certificato durante le fasce orarie di reperibilità può essere giustificata in caso di:
- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
- provati gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.
Rientro anticipato
In caso di rientro al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, si deve chiedere al medico che ha redatto il certificato la rettifica della prognosi, da inoltrare all’Inps attraverso il servizio di trasmissione telematica. Nessun certificato può essere rettificato se è finito il periodo prognostico originariamente assegnato.