L’ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 6316 del 18 luglio 2018, ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio in materia di assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette o di disabili.
La mancata assunzione di tali soggetti, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo, costituisce condotta omissiva in quanto si tratta del mancato compimento entro i termini di legge.
Pertanto, la sanzione andrà applicata a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo, senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego.Come chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
l’illecito si configura istantaneamente ad effetti permanenti, perché la condotta omissiva si verifica nel momento in cui trascorre il termine previsto ex lege, senza che si sia provveduto all’obbligo dell’assunzione entro il 60° giorno. In questo caso, gli effetti si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa.
La natura di illecito istantaneo ha riflessi sull’individuazione della norma applicabile in caso di successione di leggi nel tempo, per cui, per gli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma, troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell’illecito.
Infine, per la decorrenza della prescrizione si dovrà tenere conto del momento in cui la condotta si è consumata, ovvero il 61° giorno successivo alla insorgenza dell’obbligo.