Contratti a termine
La stipula di contratti a tempo determinato potrà continuare ad essere “acausale” soltanto in caso di durata non superiore a 12 mesi. Sarà invece in ogni caso necessario apporre una causale in caso di rinnovi successivi al primo contratto a termine o anche dal primo contratto di assunzione se di durata superiore a 12 mesi.
Ridotto il limite massimo di durata complessiva di rapporti a termine a 24 mesi tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore.
La causale da apporre al contratto deve essere connessa ad esigenze:
- temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro;
- sostitutive;
- relative ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
- relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con decreto del Ministero del Lavoro delle politiche Sociali.
Una copia del contratto, necessariamente stipulato in forma scritta, dovrà essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’impugnazione del contratto è consentita entro il termine di 270 giorni.
Scende da 5 a 4 il numero massimo di proroghe, previo espresso consenso del lavoratore e comunque entro il limite dei trentasei mesi, a prescindere dal numero di contratti, pena la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Somministrazione di lavoro
A differenza di quanto previsto dalle precedenti bozze, il decreto non prevede l’abrogazione della tipologia di contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Al lavoratore da somministrare, assunto a tempo determinato, dovrà dunque essere applicata la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, fatte salve speciali previsioni di legge.
Contribuzione previdenziale aggiuntiva
In tutti i casi di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, sarà previsto un contributo previdenziale aggiuntivo pari allo 0,5% per ogni rinnovo a partire dal secondo. Questa aliquota contributiva va dunque a sommarsi al contributo di finanziamento della NaspI, già in vigore e pari all’1,40%, al cui versamento sono obbligati i datori di lavoro che occupano lavoratori a tempo determinato.