Niente fatturazione elettronica ma pagamenti rigorosamente tracciati. Il super ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha mantenuto fede alle rassicurazioni fornite ai benzinai alla vigilia dello sciopero proclamato per il 26 luglio, portando al voto del consiglio dei ministri un decreto legge che fa slittare al primo gennaio 2019 l’obbligo di e-fattura a carico dei distributori di carburante su strada.
Lo stop all’accelerazione inizialmente imposta dalla legge di Bilancio sulla fatturazione elettronica riguarderà i distributori nei rapporti di acquisto carburanti delle imprese e dei professionisti, con la possibilità di utilizzare la scheda carburanti fino al dicembre dell’anno in corso.
Per la detraibilità dell’Iva e la deduzione delle spese, tuttavia, dal primo luglio bisognerà comunque direi addio ai contanti: assegni bancari e postali, circolari e non circolari, vaglia, addebito diretto, bonifico, bollettino postale e carte di credito o debito saranno gli unici strumenti possibili.
Niente da fare, invece, per gli acquisiti di carburante per autotrazioni effettuati in veste di privati consumatori per i quali non è stato previsto alcun rinvio: dall’inizio del prossimo mese, dunque, continueranno ad avere l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale con scontrino o ricevuto fiscale, fatto salvo il fatto che l’esercente dell’impianto sarà obbligato alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Dogane.
Con un successivo provvedimento, l’adempimento sarà progressivamente esteso, sino al termine del 1° gennaio 2020, a tutte le ulteriori categorie di soggetti passivi che effettuano cessioni di carburanti.
Esclusi dalla proroga anche i subappalti verso la pubblica amministrazione, sulla scia di una modalità operativa già in vigore da alcuni anni.