Lo scorso 22 maggio 2018 è stato approvato il cosiddetto “pacchetto economia circolare” dal Consiglio UE. Si deve attendere ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale europea. Il pacchetto prevede quattro proposte di direttiva in materia di Rifiuti, Imballaggi, Discariche, Veicoli fuori uso, Pile e Raee.
Da una prima sommaria lettura delle principali modifiche in tema di rifiuti, vengono, tra le altre, modificate alcune definizioni ufficiali come:
1) “rifiuto urbano”:
- rifiuti indifferenziati e rifiuti da raccolta differenziata prodotti dalle famiglie (compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici,legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili);
- rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti
- che sono simili per “natura e composizione” a quelli prodotti dalle famiglie;
- Non rientrano invece tra i rifiuti urbani:
- i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca,
- delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle
- acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione;
- – i veicoli fuori uso;
- – i rifiuti da costruzione e demolizione.
2) “rifiuto non pericoloso”
3) “rifiuto da costruzione e demolizione
4) “rifiuti alimentari”
5) “recupero di materia” intesa come qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia, compresa preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
6) “riempimento” qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici.
7) “regime di responsabilità estesa del produttore”: misure adottate per assicurare la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione del ciclo di vita da prodotto a rifiuto.
Ma molte sono le modifiche previste in tema di cernita, sottoprodotto, cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste), recupero, riutilizzo e riciclaggio, rigenerazione oli usati e la novità per gli Stati membri di adottare misure volte a evitare la produzione di rifiuti.
Inoltre nello schema di Direttiva, con riferimento all’obbligo di tenuta di un registro cronologico da parte dei produttori/trasportatori/intermediari di rifiuti pericolosi, si stabilisce un ampliamento delle informazioni da indicare anche con riferimento alle operazioni per il riutilizzo il riciclaggio e altre operazioni di recupero, oltre a destinazione, frequenza di raccolta, modo di trasporto e metodo di trattamento previsti per i rifiuti.
E’ fatto obbligo per gli Stati membri istituire un apposito registro elettronico a disposizione delle Autorità competenti con la possibilità per la Commissione di stabilire le condizioni minime di operatività dei registri.
Altro ambito importante è quello che riguarda le modifiche di “rifiuti di imballaggio” con l’introduzione di:
– “imballaggio riutilizzabile“: un imballaggio concepito, progettato e immesso sul mercato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, molteplici turnazioni o rotazioni, in quanto è riempito nuovamente o riutilizzato con la stessa finalità per la quale è stato concepito;
– “imballaggio composito“: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale.
Anche per gli imballaggi è inserito il richiamo all’obbligo per gli Stati di prevenire la produzione di imballaggi e a incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto, vedi ad es.:
- l’utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione;
- la fissazione di obiettivi qualitativi o quantitativi;
- l’impiego di incentivi economici;
- la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi.
Due gli obiettivi per il riciclaggio:
1) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% degli imballaggi in peso deve essere riciclato;
2) entro e non oltre 31 dicembre 2025 devono essere raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio (in peso) per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:
- il 50% per la plastica;
- il 25% per il legno;
- il 70% per i metalli;
- il 50% per l’alluminio;
- il 70% per il vetro;
- il 75% per carta e cartone.
con ulteriori incrementi entro il 31/12/2030.
Per tutto quanto riguarda il mondo dei rifiuti contattare il Servizio Ambiente ambiente@artser.it