Il Regolamento Ue 1169/2011 vuole garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti, in modo da consentire scelte consapevoli e prevenire possibilità di errore. Per questo l’Ue ha indicato le informazioni che devono obbligatoriamente comparire sull’etichetta di un prodotto alimentare preimballato, come ad esempio, l’elenco degli ingredienti, gli allergeni (che devono essere messi in evidenza rispetto ad altri ingredienti), il termine di conservazione, la data di scadenza, la dichiarazione nutrizionale.
Il Regolamento europeo ha quindi rimesso ai singoli Stati la definizione dell’apparato sanzionatorio: il Dlgs 231/2017 appena entrato in vigore nel nostro Paese definisce le sanzioni per le violazioni del Regolamento Ue 1169/2011 disponendo le pene pecuniarie (fino a 40mila euro), e adegua la normativa nazionale alle disposizioni dello stesso regolamento (come, ad esempio, la vendita dei prodotti non preimballati, l’indicazione del lotto e la vendita in distributori automatici di alimenti non preimballati, e le relative sanzioni).
Il nuovo decreto in vigore prevede anche una “clausola di salvaguardia” e alcune norme mitigatrici rispetto alle sanzioni previste: ad esempio gli alimenti etichettati o immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del 9 maggio 2018 e non conformi, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Niente sanzioni ma solo una diffida a provvedere entro 20 giorni alla regolarizzazione, nel caso in cui vengano contestate per la prima volta alcune infrazioni consistenti in errori e omissioni formali.
Le sanzioni non si applicano in questi casi:
- per le forniture di alimenti a favore di organizzazioni senza scopo di lucro che le distribuiscono a persone indigenti solo quando le etichette presentano irregolarità diverse da quelle riconducibili alle informazioni sulla data di scadenza o alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze;
- nel caso di alimenti immessi sul mercato con un’adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi alla legge.
Le sanzioni vengono applicate dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari). Restano confermate le competenze spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per le violazioni della normativa sulle pratiche commerciali scorrette.
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