È la legge 92/2012 – la riforma del lavoro Fornero – a stabilire quali sono le norme che regolano i contratti di apprendistato. Per fare chiarezza il Ministero del Lavoro ha pubblicato una Circolare informativa (n. 5 del 21 gennaio 2013) indicando quali sono le sanzioni a carico dei datori di lavoro che non ottemperano l’obbligo formativo previsto dal contratto di apprendistato.
La legge 167 del 2011 – il Testo unico dell’apprendistato – prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro venga meno all’erogazione “della formazione di cui sia esclusivamente responsabile”, è tenuto a erogare all’apprendista, oltre alla contribuzione versata, “quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.”
Quindi, se il datore di lavoro non adempie agli obblighi di formazione vengono meno tutti i vantaggi del contratto di apprendistato. Il datore di lavoro, infatti, non potrà più beneficiare delle agevolazioni contributive previste, poiché dovrà pagare per intero una contribuzione pari a quella dovuta per il livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal dipendente al termine del periodo di apprendistato, con una maggiorazione del 100% dell’importo
Secondo la Circolare ministeriale n. 5/2013, una volta accertata la violazione delle disposizioni sui percorsi formativi, inizia una seconda fase di verifica al fine di recuperare, ove sia possibile, la formazione dell’apprendista.
La Circolare dispone, infatti, che il mancato svolgimento delle ore di formazione previste nel corso del primo anno di apprendistato non abbia come conseguenza un disconoscimento del rapporto e le relative sanzioni.
Le cose cambiamo a partire dal secondo anno di apprendistato. Nel secondo anno infatti, si configura la violazione, nel caso in cui, sommando le ore del primo anno con le ore riferite ai mesi trascorsi del secondo anno (rispetto al momento della verifica), il datore di lavoro non abbia adempito ad almeno:
- il 40% totale della formazione;
- al 60% delle ore accumulate fino al terzo anno.
Se il datore di lavoro ha rispettato il numero minimo di ore, secondo queste disposizioni, l’ispettore impartisce le disposizioni per il recupero, entro un certo termine, delle ore mancanti. In caso di mancanza anche delle ore minime di formazione saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.