Con la Circolare 8/2018 pubblicata il 18 aprile scorso, l’Inl ha dunque fornito indicazioni al personale ispettivo anche alla luce delle linee guida in materia approvate il 25 maggio 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni.
Le modalità di svolgimento del tirocinio devono essere funzionali all’apprendimento e non all’esercizio «di una mera prestazione lavorativa». Nella Circolare vengono anche elencate una serie di situazioni che possono portare alla trasformazione in un contratto a tempo indeterminato come
- il tirocinio extracurriculare che riguarda attività elementari e ripetitive per cui non è necessaria attività di formazione;
- quello attivato nei confronti di un ex dipendente, oppure quello che riguarda un’attività essenziale dell’azienda,
- la coincidenza tra soggetto promotore e quello ospitante, una durata inferiore al minimo previsto dalla legge regionale;
- l’utilizzo del tirocinante per sostituire i dipendenti assenti o durante periodi di picco dell’attività;
- l’impiego del tirocinante per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quanto stabilito dal piano di formazione individuale.
Altri indici di irregolarità sono costituiti dall’inserimento del tirocinante in team di lavoro o la gestione delle presenze e delle assenze come per i dipendenti.
Nella Circolare si evidenzia, inoltre, che le linee guida hanno introdotto un apparato sanzionatorio articolato in base alla sanabilità o meno delle violazioni delle regole regionali. È prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio in caso di violazioni non sanabili relative:
- ai soggetti titolati alla promozione;
- alle caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante;
- alla proporzione tra organico aziendale e tirocinanti;
- alla durata massima del tirocinio;
- al numero di tirocini contemporanei;
- al numero o percentuali di assunzione dei tirocinanti già ospitati;
- alla convenzione e al piano formativo.
Fanno scattare un invito alla regolarizzazione, in quanto ritenute irregolarità sanabili:
- l’inadempienza dei compiti previsti per i soggetti ospitanti e promotori e per i tutor;
- violazioni della convenzione o del piano formativo se la durata residua del tirocinio consente di rimediare;
- superamento della durata massima prevista ma senza superamento del limite regionale.
Dall’ambito di applicazione delle linee guida recentemente riformate in base alla disciplina europea restano esclusi i tirocini curriculari, per l’accesso alle professioni ordinistiche, transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale, per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso.
Infine l’Inl ricorda che il tirocinio richiede la comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego che può essere effettuate da soggetto promotore oltre che da quello ospitante. Fanno eccezione i tirocini promossi dalle scuole nell’ambito dei percorsi di alternanza studio-lavoro.