Il datore di lavoro che utilizza il contratto intermittente senza aver effettuato la valutazione dei rischi deve essere sanzionato con la trasformazione a tempo pieno e indeterminato del contratto stipulato con il dipendente.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con Circolare n. 49 del 15 marzo 2018, ha fornito importanti precisazioni sulla violazione delle disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2015 ed in particolare del divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi.
La Circolare conferma l’orientamento della giurisprudenza recente in materia: “la violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale“.
La Circolare n. 49 ha il merito di ricordare l’importanza di un adempimento – la predisposizione del documento di valutazione dei rischi – non solo ai fini della prevenzione degli infortuni ma anche del corretto utilizzo del lavoro flessibile.