Pagamento dei crediti P.A.: ridotta a 5.000 euro la soglia di sospensione

Per effetto di quanto previsto dall’art. 48-bis, DPR n. 602/73, introdotto dal DL n. 262/2006, le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento, a qualunque titolo, di somme di ammontare superiore a € 10.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente superiore al predetto limite.

Le disposizioni attuative di tale previsione sono contenute nel DM n. 40/2008 applicabile limitatamente alle P.A. e alle società a “totale” partecipazione pubblica.
La Finanziaria 2018, intervenendo sul citato art. 48-bis, nonché sul citato Decreto, ha disposto la riduzione, da € 10.000 a € 5.000, di tale limite.
È stato inoltre aumentato da 30 a 60 giorni l’intervallo temporale di operatività della sospensionequalora la verifica dell’inadempimento abbia dato esito positivo.

PAGAMENTO CREDITI P.A.   PREVIGENTE   NUOVO
Soglia di verifica 10.ooo euro 5.000 euro
Periodo di sospensione 30 giorni 60 giorni

Si rammenta che:

  • la sospensione dei pagamenti non opera nei confronti delle aziende / società:
    – nei cui confronti è stato disposto il sequestro / confisca ai sensi dell’art. 12-sexies, DL n. 306/92 ovvero della Legge n. 575/65;
    ovvero
    – che hanno ottenuto la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73;
  • la soglia di 5.000 euro, come evidenziato dal MEF nella Circolare 29.7.2008, n. 22, va considerata al lordo IVA e al netto delle ritenute operate.

Le novità in termini di riduzione del limite e aumento del periodo di sospensione trovano applicazione a decorrere dall’1.3.2018. In mancanza di precisazioni in merito, le nuove disposizioni dovrebbero risultare applicabili ai pagamenti disposti dalla citata data.