Per effetto di quanto previsto dall’art. 48-bis, DPR n. 602/73, introdotto dal DL n. 262/2006, le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento, a qualunque titolo, di somme di ammontare superiore a € 10.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente superiore al predetto limite.
Le disposizioni attuative di tale previsione sono contenute nel DM n. 40/2008 applicabile limitatamente alle P.A. e alle società a “totale” partecipazione pubblica.
La Finanziaria 2018, intervenendo sul citato art. 48-bis, nonché sul citato Decreto, ha disposto la riduzione, da € 10.000 a € 5.000, di tale limite.
È stato inoltre aumentato da 30 a 60 giorni l’intervallo temporale di operatività della sospensionequalora la verifica dell’inadempimento abbia dato esito positivo.
PAGAMENTO CREDITI P.A. | PREVIGENTE | NUOVO |
Soglia di verifica | 10.ooo euro | 5.000 euro |
Periodo di sospensione | 30 giorni | 60 giorni |
Si rammenta che:
- la sospensione dei pagamenti non opera nei confronti delle aziende / società:
– nei cui confronti è stato disposto il sequestro / confisca ai sensi dell’art. 12-sexies, DL n. 306/92 ovvero della Legge n. 575/65;
ovvero
– che hanno ottenuto la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73; - la soglia di 5.000 euro, come evidenziato dal MEF nella Circolare 29.7.2008, n. 22, va considerata al lordo IVA e al netto delle ritenute operate.
Le novità in termini di riduzione del limite e aumento del periodo di sospensione trovano applicazione a decorrere dall’1.3.2018. In mancanza di precisazioni in merito, le nuove disposizioni dovrebbero risultare applicabili ai pagamenti disposti dalla citata data.