MOCA – Materiali e oggetti a contatto con alimenti: tutte le novità

I “MOCA – Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti” sono tutti i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.), i materiali e oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

La disciplina di riferimento è il Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) che stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione. Esistono poi misure specifiche che contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche vetro, carta, ecc) affinchè le pratiche di produzione non trasferiscano agli alimenti componenti in quantità tale da:
– costituire un pericolo per la salute umana
– comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
– comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Dopo l’aggiornamento del 19/01, è del 12/02 scorso la pubblicazione del Regolamento 2018/213 di modifica al regolamento (UE) n. 10/2011 e relativo all’utilizzo del Bisfenolo A (2,2-bis(4-idrossifenil) propano con n. CAS 80-05-7) in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. L’utilizzo del Bisfenolo A (BPA) come monomero nella produzione di materiali e oggetti di materia plastica aveva un limite di migrazione specifica (LMS) di 0,6 mg di BPA per kg di prodotto alimentare (mg/kg). L’Autorità europea ha però aggiornato il proprio parere sul BPA, abbassando il vecchio limite di migrazione ad un nuovo limite di 0,05 (mg/kg).

Queste misure cautelative vanno intese a tutelare i gruppi più vulnerabili della popolazione, per i quali gli effetti sullo sviluppo potrebbero essere irreversibili e permanenti, soprattutto per i lattanti (con età inferiore ai 12 mesi) e per i bambini nella prima infanzia (con età da 1 a 3 anni), categorie normate e tutelate nel regolamento (UE) n. 609/2013.

A tal fine, il BPA non dove migrare dalle vernici o dai rivestimenti applicati ai materiali e agli oggetti specificamente destinati a venire a contatto con gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia né essere presente in formule per lattanti: formule di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali, creati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, a bevande a base di latte e prodotti analoghi specificamente destinati ai bambini nella prima infanzia.

Gli operatori economici dovranno redigere una dichiarazione di conformità che riporti le informazioni al fine di identificare facilmente i materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti. La dichiarazione dovrà essere conforme all’allegato I del Reg. (UE) 2018/213, mettendo a disposizione l’opportuna documentazione giustificativa, contenente le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli, compresa la modellizzazione, altre analisi e le prove della sicurezza o le argomentazioni a dimostrazione della conformità.

I materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti e i materiali e gli oggetti di materia plastica immessi legalmente sul mercato prima del 6 settembre 2018 possono rimanere sul mercato sino ad esaurimento delle scorte. Il regolamento entrerà effettivamente in vigore a decorrere dal 6 settembre 2018.

Tutte le aziende che sono coinvolte nella produzione di materiali che, direttamente o indirettamente, entrano in contatto con gli alimenti, come ad es i produttori di packging e dei relativi componenti, l’industria alimentare, i produttori di sistemi e macchine di fabbricazione, riempimento e confezionamento di prodotti alimentari, così come tutte le imprese che importano, distribuiscono, formulano o utilizzano una sostanza, miscela o articolo, devono garantire per la sicurezza di ciò che stanno immettendo nel mercato.

Verifica della conformità aziendale in materia di sicurezza del prodotto

  • Quale è il limite di migrazione globale da materie plastiche in contatto con alimenti e quali metodi di riferimento per la determinazione del limite di migrazione?
  • Per materiali e oggetti di alluminio la legislazione nazionale prevede prove di cessione? E per le leghe metalliche diverse dall’acciaio inox o il legno?
  • Per quali materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti si deve effettuare il test di migrazione globale?
  • Il simbolo o la dicitura “per alimenti” devono essere sempre presenti sui materiali e oggetti nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore finale o possono essere presenti anche sulla documentazione di accompagno?

Per questi quesiti e tutta la normativa sulla corretta gestione dei MOCA, mettiamo a disposizione un team specialistico per:
– definizione degli obblighi e degli adempimenti ai fini regolatori (roadmap)
– analisi del sistema di gestione aziendale ed integrazione con i requisiti richiesti dalle normative vigenti.

Contattaci per ogni chiarimento.

ambiente.vigevano@artser.it