Più spazio ai premi di risultato convertiti in benefit, e ingresso dei corrispettivi degli affitti brevi: sono queste le principali novità della Certificazione Unica 2018.
Entro il 7 marzo i sostituti di imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi. C’è invece più tempo per trasmettere le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione dei redditi precompilata: l’invio può essere effettuato, in questo caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2018), il 31 ottobre 2018.
Per il rilascio della CU 2018 ai contribuenti, il sostituto d’imposta ha tempo fino al 3 aprile (la scadenza è fissata al 31 marzo, ma si sposta al primo giorno feriale successivo).
Nella sezione del modello riferita all’assistenza fiscale sono stati introdotti i punti dedicati all’imposta sostitutiva sui premi di risultato (101,102, 165, 301 e 302).
Nello spazio per “Detrazioni e crediti” è stato aggiunto il punto 398 relativo al bonus Irpef (il credito d’imposta di circa 80 euro al mese riconosciuto ai percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, da 8mila a 26mila euro nel 2017) che sia stato recuperato: la casella deve essere compilata soltanto nell’ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in cui quest’ultimo abbia recuperato il bonus Irpef. Se in sede di conguaglio è stato recuperato il bonus Irpef precedentemente riconosciuto, nel punto 394 va indicato l’ammontare del credito recuperato. In questa ipotesi, l’importo da riportare al punto 392 si deve intendere al netto della somma recuperata.
Nella sezione “Altri dati” sono scomparsi il contributo di solidarietà e quello sui trattamenti pensionistici, mentre sono state aggiunte alcune caselle per le pensioni degli orfani. La parte dedicata alle somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali è stata ampliata, per poter contenere gli importi del benefit, nel caso in cui sia stato convertito in contributi ai fondi complementari o in contributi all’assistenza sanitaria (inoltre, nei nuovi punti 579 e 589 vanno indicate le somme e i valori previsti nell’articolo 51, comma 4 del Tuir che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato).
La sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” è stata divisa in due parti, una per il sostituto dichiarante e una per gli altri sostituti. Nella sezione Inps sono stati aggiunti i punti 41 e 42 riferiti ai soggetti terzi che hanno trasmesso i dati inseriti nelle denunce contributive mensili del soggetto che rilascia la certificazione.
Infine, dopo la pagina dedicata al lavoro autonomo, è stata introdotta una pagina relativa allacertificazione dei redditi da locazioni brevi.