Aumentano i contributi per gli artigiani e i commercianti sia per effetto dell’adeguamento del minimale di reddito all’inflazione sia per l’aumento dell’aliquota contributiva che, con incrementi annuali dello 0,45%, ha portato artigiani e commercianti al raggiungimento dell’aliquota a regime del 24%.
Al contributo base del 24%, i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali devono sommare lo 0,09% per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
Una misura ridotta dei contributi è prevista per i pensionati over 65 che versano solo il 50% del contributo dovuto e per i coadiuvanti con meno di 21 anni di età che godono di una riduzione di 3 punti percentuali dell’aliquota complessiva.
Soggetti | Artigiani | Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni |
24,00% | 24,09% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni. La riduzione contributiva al 20,55% (artigiani) e al 20,64% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. |
21,00% | 21,09% |
Pensionati over 65 | 21,00% | 21,09% |
Contribuzione IVS sul minimale di reddito
I contributi per artigiani e commercianti si versano parte in misura fissa sul minimale annuo di retribuzione e parte in misura variabile in percentuale sulla retribuzione eccedente tale minimale. Il minimale viene rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT (F.O.I.) di variazione del costo della vita.
Per l’anno 2018, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti sale a € 15.710,00, che si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero di retribuzione (€ 48,20) per 312 e aggiungendo l’importo fisso di € 671,39 (art.1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233 e art. 6, legge 31 dicembre 1991, n. 415).
In conseguenza il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Soggetti | Artigiani | Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | Annuo: 3.777,84 (3.770,40 IVS + 7,44 maternità) | Annuo: 3.791,98 (3.784,54 IVS + 7,44 maternità |
Mensile: 314,82 (314,20 IVS + 0,62 maternità) | Mensile: 316,00 (315,38 IVS + 0,62 maternità) | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | Annuo: 3.306,54 (3.299,10 IVS + 7,44 maternità) | Annuo: 3.320,68 (3.213,24 IVS + 7,44 maternità) |
Mensile: 275,55 (274,93 IVS + 0,62 maternità) | Mensile: 276,72 (276,10 IVS + 0,62 maternità) | |
Pensionati over 65 | Annuo: 1.892,64 | Annuo: 1.892,64 |
Mensile: 157,72 | Mensile: 157,72 |
Per l’anno 2018 la misura dei contributi sale quindi per l’effetto combinato dell’aumento del minimale di reddito e per l’aumento dell’aliquota contributiva. L’importo che artigiani e commercianti si troveranno a pagare in più nel 2018 è di oltre 100 euro annui.
Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo del 24,00% (24,09% per i commercianti) è dovuto fino al limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari a € 46.630, sulla quota di reddito eccedente la fascia e fino al massimale annuo, è dovuto un contributo aggiuntivo del 1%.
Per quanto attiene invece al massimale, sono previsti due limiti:
- uno per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.1995;
- un altro per coloro che si sono iscritti dal 1.1.1996.
Per i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Contribuzione a saldo
Il contributo sul reddito eccedente il minimale, sommato al contributo sul minimale di reddito, deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2018. Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
- è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2018, ai redditi 2018, da denunciare al fisco nel 2019).
In conseguenza, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2018, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Scadenze e modalità di versamento
I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2018 e 16 febbraio 2019 (rinviata al 18 febbraio in quanto il 16 è sabato e 17 domenica), per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.