Premi di produttività in welfare: i vantaggi fiscali per i lavoratori

Per favorire il welfare aziendale sono previsti benefici fiscali in caso di utilizzo del premio di produttività nei fondi pensione. Ma quali sono i vantaggi della conversione dei premi di produttività in contributi per i fondi pensione?

Si beneficia di un regime di esenzione permanente sia in fase di versamento al fondo pensione che all’atto dell’erogazione della prestazione pensionistica complementare.

La Legge di Bilancio 2017 prevede infatti che i premi di produttività, se convertiti in contribuzione al fondo pensione, non sono tassati con l’imposta sostitutiva del 10% e non rientrano nel reddito del lavoratore anche nel caso in cui sfori il plafond di deducibilità di 5164,57 previsto dalla specifica normativa. Si consente quindi di superare il limite di deducibilità annuo.

Inoltre i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al limite di 5.164,57 euro, possono beneficiare di un limite di deduzione più elevato per i 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione. In particolare, possono dedurre i contributi eccedenti il limite massimo di euro 5.164,57, fino ad un ammontare pari alla differenza tra l’importo di euro 25.822,85 (5.164,57 euro x 5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, nel limite di euro 2.582,29 annui. Il plafond accumulato dai lavoratori di prima occupazione nei primi cinque anni può essere utilizzato ogni volta che viene effettuato un versamento di contributi eccedenti di euro 5.164,57 a decorrere dal sesto anno entro il limite complessivo annuo di euro 7.746,86.

Va ancora evidenziato come il vantaggio legato ai premi di produttività versati a fondi pensione sia stato esteso anche al momento della tassazione della prestazione finale. Per la quota corrispondente a tali contributi si gode infatti di un regime agevolativo di non tassazione contrariamente ai contributi ordinari.

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