Il Decreto Legge 147/2017 è intervenuto sulla tenuta dei registri Iva e ha escluso la sanzionabilità del contribuente che non ha trasposto su carta i registri Iva tenuti elettronicamente, ma che risultano aggiornati nel sistema informatico, purché siano stampati in presenza dei verificatori.
L’Agenzia delle Entrate, durante Telefisco, ha affermato che la disposizione ha carattere retroattivo, in base al principio del favor rei, solo se all’epoca del controllo il contribuente abbia provveduto alla stampa in presenza dei verificatori.