La sicurezza è d’obbligo: lo sa bene il datore di lavoro che deve avere sott’occhio tutte le scadenze degli obblighi formativi per sè e suoi dipendenti.
Tra i tanti corsi di aggiornamento per la sicurezza in azienda occorre porre particolare attenzione anche a quello dei lavoratori designati come addetti al primo soccorso. L’aggiornamento, infatti, è da fare almeno ogni tre anni.
Se non aggiornato la nomina sarebbe ancora valida? Quali le conseguenze di un mancato aggiornamento? L’addetto al primo soccorso deve eventualmente ripetere di nuovo il corso di prima formazione?
Obbligo formativo e aggiornamento
L’articolo 37 del D.lgs n.81/2008 prevede l’obbligo di una specifica formazione base e dell’aggiornamento periodico dei lavoratori incaricati del primo soccorso. I contenuti e la durata della prima formazione teorica e pratica (secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 388/2003), prevede che “la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico“, ma non dice nulla in merito agli effetti derivanti dal mancato aggiornamento nel termine stabilito.
Requisiti dell’addetto al primo soccorso
La prima formazione base e l’aggiornamento sono requisiti necessari per lo svolgimentodell’incarico di addetto al primo soccorso. Il datore di lavoro è tenuto a vigilare sul possesso del requisito dell’aggiornamento della formazione di tali figure, in quanto è essenziale per assicurare all’azienda un’organizzazione efficace in caso di emergenza come richiesto dal D.lgs n.81/2008.
Il Dm 388/2003 prevede l’obbligo di un percorso formativo in tre moduli di cui solo l’ultimo, finalizzato ad acquisire capacità di intervento pratico, è sottoposto all’obbligo dell’aggiornamento triennale di almeno 6 ore per le aziende del gruppo “A” e di almeno 4 ore per quelle dei gruppi “B” e “C”. Questo provvedimento ha evidenti analogie con quello relativo alla formazione e all’aggiornamento degli Rspp e Aspp previsto nell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016. Qui si specifica che anche la funzione di addetto al primo soccorso “deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme“.
Il mancato aggiornamento entro il termine di tre anni dell’addetto al primo soccorso non determina dunque l’obbligo di ripetere l’intero corso di prima formazione, ma la sospensione dal compito fino a quando lo stesso addetto non frequenti e completi il corso di aggiornamento previsto dal Dm 388/2003.
In pratica il lavoratore addetto al primo soccorso non può svolgere le funzioni attribuite fino a che non si aggiorna per la parte pratica. Secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 2016, l’aggiornamento dovrà essere assolto in aula (e non con modalità e-learning) e tenuto da un medico formatore e personale specializzato.
Sanzioni per il datore di lavoro
Il mancato aggiornamento dalla formazione dell’addetto al primo soccorso comporta per il datore di lavoro la sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro(l’ammenda raddoppia se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori e triplica se si riferisce a più di dieci lavoratori). Resta l’applicazione dei benefici della prescrizione obbligatoria in caso di regolarizzazione dell’illecito.
I corsi di Versione Beta
Versione Beta, la scuola di formazione di Confartigianato Imprese Lomellina, organizza i corsi di aggiornamento per gli addetti al primo soccorso. Sono in programma sul territorio nei prossimi mesi.