Nel quadro delle riforme previste dal Jobs Act, è stata varata la nuova disciplina delle somministrazioni di lavoro.
Si tratta di un contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata dal Ministero del Lavoro mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, che, durante la missione, lavorano nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
LIMITI NUMERICI
Nella somministrazione a tempo indeterminato, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non è possibile eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula. In caso di inizio dell’attività in corso d’anno, il limite si computa sui lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto. Per la somministrazione a tempo indeterminato possono essere coinvolti esclusivamente i lavoratori in forza al somministratore a tempo indeterminato.
Nella somministrazione a tempo determinato i limiti quantitativi sono individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore. Non si considerano comunque tali limiti:
- a) per i lavoratori collocati in mobilità;
- b) per i disoccupati che godono, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- c) per i lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” a norma di legge.
DISCIPLINA
Il contratto va stipulato per iscritto, a pena di nullità e riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente nei confronti dell’utilizzatore.
In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del contratto a termine, per quanto compatibile (ad es. non si considerano le norme sulla durata massima, sulle proroghe e rinnovi). Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore.
L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e al versamento dei contributi previdenziali, salvo rivalersi contro il somministratore. Ogni 12 mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Il potere disciplinare è riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione.
DIVIETI
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
- a) per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi per le stesse mansioni salvo che il contratto sia stato concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
- c) presso unità produttive nelle quali sia operante una cassa integrazione guadagni, per lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
- d) in mancanza di effettuazione della valutazione dei rischi da parte dell’impresa utilizzatrice.
SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE E CONSEGUENZE
È irregolare la somministrazione per
- l’impiego di somministrati a tempo indeterminato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto;
- utilizzazione in eccesso rispetto ai limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore;
- quando il ricorso alla somministrazione è esplicitamente vietato;
- quando il contratto di somministrazione non specifica gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; il numero dei lavoratori da somministrare; gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate; la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro.
Per la violazione di questi obblighi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
Che succede se aziende non autorizzate propongono la somministrazione o contratti similari?
Usare in maniera illecita appalti o altri contratti con importo orario per lavorazioni specifiche da far svolgere a personale esterno all’interno dell’azienda, con i macchinari dell’azienda e sotto la direzione dell’imprenditore dell’azienda utilizzatrice può comportare gravi conseguenze all’azienda utilizzatrice sia per quanto riguarda le sanzioni amministrative, sia per l’eventuale obbligazione in solido.
Infatti nei casi di somministrazione abusiva, utilizzo illecito della somministrazione e appalto illecito le sanzioni amministrative sono molto pesanti con importi a partire da euro 5.000 e, in alcuni casi, vengono richieste ulteriori somme variabili a seconda del numero delle giornate nelle quali si sono verificati gli illeciti.
Il lavoratore, in caso di nullità del rapporto di somministrazione può invocare la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, inoltre, dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore stesso, può impugnare il contratto applicando le medesime disposizioni e termini previsti per la disciplina generale sull’impugnazione dei contratti di lavoro.
Nel caso in cui il giudice accolga la domanda con la quale il lavoratore chiede la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, questi è tenuto al risarcimento del danno in favore del lavoratore, prevedendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento.
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