Dal 2018 entrano in vigore le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 a favore dei padri lavoratori dipendenti.
Le novità riguardano, in particolare, la durata del congedo obbligatorio, nonché la reintroduzione della possibilità di astensione dal lavoro in sostituzione della madrelavoratrice.
Il lavoratore è tenuto ad inviare comunicazione scritta al datore di lavoro, indicando i giorni per i quali intende fruire del congedo obbligatorio o facoltativo, con un preavviso di almeno 15 giorni.
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice ed è riconosciuto altresì al genitore che fruisce del congedo di paternità.
La legge Fornero prevedeva anche la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un ulteriore periodo di 2 giorni, previo accordo con la madre e in sua sostituzione. Il congedo è stato reintrodotto a partire dal 2018.
Il datore di lavoro anticipa l’indennità spettante per i giorni di congedo e compensa in UniEmens le somme a carico INPS anticipate a tale titolo.
Cosa cambia | PrimaFino al 31 dicembre 2017 | DopoDal 1 gennaio 2018 |
Congedo obbligatorio | Il padre lavoratore dipendente deve astenersi dal lavoro per un periodo di 2 giorni entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione o affidamento nazionale o internazionale |
Il padre lavoratore dipendente deve astenersi dal lavoro per un periodo di 4 giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa |
Congedo facoltativo | Il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo di 1 giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. |