La direttiva comunitaria dedicata ai lavoratori distaccati risalente al 1996 è stata recentemente aggiornata da un Accordo tra Ministri Ue che punta principalmente a contrastare possibili abusi e fenomeni di dumping contrattuale.
Il distacco è quell’istituto del diritto del lavoro che permette a una società che ha sede in uno stato membro UE di inviare in un altro Stato dell’Unione un proprio lavoratore per un motivo valido (un distacco lecito, un appalto realmente esistente, un contratto di somministrazione regolare). Secondo il D.lgs 136/2016 al lavoratore distaccato si devono applicare le stesse condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori locali per tutto il periodo in cui svolge l’attività presso il Paese ospitante.
Ma, anche con la parità retributiva, i lavoratori distaccati possono avere un costo differente sul piano contributivo. Per il calcolo dei costi previdenziali, infatti, il datore di lavoro continua a pagare i contributi nel Paese di origine fino a un periodo massimo di 24 mesi, pur dovendo applicare le retribuzioni del Paese di destinazione. Se invece i lavoratori provengono da Paesi esterni all’Unione Europea i lavoratori devono pagare i contributi nel Paese in cui svolgono l’attività lavorativa, ma possono applicarsi regole diverse in base a specifiche convenzioni internazionali.
Attraverso il recente Accordo, l’Unione Europea vuole evitare abusi e distorsioni sul mercato e, per questo, intende ridurre da 24 a 12 mesi (estensibili a 18) la durata massima del periodo di applicazione del principio (ad eccezione del settore del trasporto che mantiene le regole vigenti).
Per contrastare gli abusi (come l’assunzione fittizia presso un Paese dove i costi contributivi sono minori di un dipendente che poi viene distaccato in Italia), il Dlgs 136/2016 già impone alcuni adempimenti:
- l’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicarlo al Ministero del Lavoro entro la mezzanotte del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare le modifiche entro cinque giorni;
- l’impresa distaccante deve designare un referente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti e un altro referente di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali;
- l’azienda distaccante, poi, durante tutto il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, deve conservare il contratto di lavoro e ogni altro documento sul rapporto di lavoro.