Dal 1° gennaio 2018, per i datori di lavoro che occupano dai 15 ai 35 dipendenti scatta l’obbligo di occupare un lavoratore disabile, come previsto dal D.Lgs 151/2015. L’obbligo con le relative nuove disposizioni era inizialmente stato previsto con decorrenza 1° gennaio 2017, in seguito rinviato al 1° gennaio 2018.
Pertanto dal 1° gennaio 2018, le aziende con almeno 15 dipendenti computabili devono riservare una quota destinata all’assunzione di un lavoratore disabile (in precedenza l’obbligo insorgeva dal 16° dipendente). La presentazione della richiesta di assunzione del lavoratore disabile dovrà essere effettuata entro 60 giorni decorrenti da quando insorge l’obbligo.
In caso di mancata assunzione del disabile, per ogni giorno lavorativo di ritardo la sanzione è pari a 153,20 euro.
La determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere è data dal computo, tra i dipendenti, di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con alcune esclusioni da valutare in sede di analisi (come ad esempio gli apprendisti e i contratti a tempo determinato di durata inferiore ai 6 mesi).