Dalla Ue arriva una restrizione sull’uso e l’immissione sul mercato di “diisocianati” sia aromatici che alifatici, come sostanze o in miscele. Lo impone la restrizione 74 contenuta nel Regolamento Ue 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 che contiene la modifica dell’allegato XVII del Regolamento Ce 1907/2006 riguardante la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Il Regolamento 2020/1149 prevede che l’utilizzo di schiume poliuretaniche per il montaggio di serramenti sia soggetto ai seguenti obblighi:
Dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato i diisocianati, in quanto tali, come costituenti altre sostanze o miscele per usi industriali o professionali, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, o
- il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Dal 24 agosto 2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, o
- il datore di lavoro, o il lavoratore autonomo, garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Inoltre, il Regolamento:
- definisce gli «utilizzatori industriali e professionali» come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, o sono incaricati della supervisione di tali compiti;
- prevede che la formazione richiesta comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo del lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale e prevede, per tutti i tipi di formazione, la certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.