Conformemente all’articolo 2 della legge sui lavoratori distaccati il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali della Svizzera, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro (CNL) ai sensi dell’articolo 360a CO nei seguenti ambiti:
– retribuzione minima;
– periodi di lavoro e riposo;
– durata minima delle vacanze;
– sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro;
– tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani;
– non discriminazione, segnatamente parità di trattamento fra donna e uomo.
Una serie di disposizioni contenute nei CCL dichiarati d’obbligatorietà generale si applica anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori (garanzie di pretese salariali, contributi obbligatori alle spese di perfezionamento e d’esecuzione, cauzione e pene convenzionali).
Inoltre, il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati un alloggio che soddisfi il grado usuale di igiene e comodità (art. 3, legge sui lavoratori distaccati).
Eccezioni: se si tratta di lavori di esigua entità nonché di assemblaggio o prima installazione o se i lavori durano meno di otto giorni e sono parte integrante di un contratto di fornitura di beni, le prescrizioni minime vigenti in Svizzera per la retribuzione e le vacanze non valgono per i datori di lavoro che distaccano lavoratori all’estero.
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