Dal 20 settembre 2013 reintrodotta la mediazione obbligatoria

Torna la mediazione civile obbligatoria, riesumata dal decreto “del fare” e attiva dallo scorso 20 settembre. Già sperimentata nel 2012 era rimasta al palo per il veto della consulta che ne aveva bocciato l’obbligatorietà nei processi civili. Il Governo ha sanato tale veto  reintroducendo l’istituto dell’obbligatorietà attraverso un decreto legge e la relativa legge di conversione. Tale istituto però avrà carattere sperimentale: infatti l’obbligo di mediare sarà in vigore per quattro anni e al termine del secondo il Ministero della Giustizia dovrà esaminare i risultati e le criticità emerse.

Con riguardo alle materie per le quali la mediazione diventa una condizione di procedibilità dell’azione civile, inoltre, sono da segnalare due novità: esce dall’elenco la responsabilità da sinistri stradali, mentre viene aggiunta alla responsabilità medica quella sanitaria. Pertanto occorre sperimentare il tentativo di mediazione in caso di contenzioso su: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La nuova mediazione ha tempi più rapidi: il procedimento non può avere una durata superiore a tre mesi. E’ stato introdotto il criterio di competenza territoriale, per cui le parti possono presentare istanza solo presso Organismi di mediazione presenti “nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.

Per le materie che rientrano nell’obbligatorietà, le parti dovranno essere assistite da un avvocato durante le sessioni di mediazione.

Inoltre l’accordo di conciliazione, sottoscritto anche dagli avvocati di tutte le parti, ha efficacia di titolo esecutivo senza necessità di ulteriori passaggi. In questo caso con la sottoscrizione del testo i legali ne certificano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’efficacia di titolo esecutivo dell’accordo potrà essere ottenuto attraverso l’omologa del Presidente del Tribunale competente.