Con DPCM del 27 giugno 2020 è stata formalizzata la proroga al 20 luglio 2020 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap (per i soggetti che non beneficiano delle condizioni per l’applicazione dell’esclusione del versamento di cui all’art. 24 del D.L. n. 34 del 2020) e dell’Iva, correlata ai componenti positivi dichiarati per migliorare il livello di affidabilità, in scadenza al 30 giugno 2020 per i contribuenti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA). Tale proroga era già stata anticipata dalla Confederazione con News n. 31 del 23 giugno.
Si evidenzia che per quanto concerne il versamento dell’IVA il testo del D.P.C.M. diverge da quello degli anni precedenti in quanto parla unicamente di spostamento del versamento dell’IVA dovuta per migliorare il profilo di affidabilità fiscale e non, anche, del versamento dell’IVA annuale che il contribuente può decidere di posticipare sino al termine di versamento delle imposte sui redditi. Su tale aspetto è necessario un chiarimento ufficiale.
Il testo del DPCM, conferma che la proroga interessa i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bisdel D.L. 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze.
In particolare, la proroga disposta dal già menzionato DPCM prevede che i versamenti possano essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Al ricorrere di queste condizioni, come confermato dal DPCM risultano interessati dallo slittamento al 20 luglio anche i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019:
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014 o il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1 del D.L. n. 98/2011;
- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA.