Scadenza validità dell’autocertificazione di valutazione dei rischi

Con una nota, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni circa il termine di autocertificazione della valutazione dei rischi che risulta ufficialmente il 31/5/2013.

Ne riportiamo uno stralcio:

…L'articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: " I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). e, comunque. non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a). b), C), d) nonché g)."

Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

Per ulteriori informazioni potete contattare l'ufficio ambiente e sicurezza di Confartigianato Imprese Lomellina allo 0381/907718 e via mail ad ambiente@confartigianatolomellina.it.