Autore: Ing. Fabio Moscatelli
Partner di Confartigianato Artser
Termini come pulizia e sanificazione sono ormai entrati nel gergo comune in questo periodo di emergenza, insieme ad altre frasi ormai diventati veri e propri mantra quali “Lavati spesso le mani” – “Indossa la mascherina” – “Mantieni il distanziamento sociale”.
In questo articolo facciamo un po’ di chiarezza sulla differenza tra Pulizia e Sanificazione, termini spesso usati come sinonimi, generando solo confusione. Spiegheremo, soprattutto, chi può occuparsi di sanificazione e chi no!
Differenza tra pulizia e sanificazione
Evitiamo pure di prendere lo Zanichelli o il Devoto Oli, per reperire in modo puntuale e corretto la definizione dei concetti di pulizia e sanificazione la Bibbia da consultare è un decreto, il DM 274/1997.
Come vedi ho inserito un terzo termine, “disinfezione”, necessario per spiegare il vero significato di sanificazione come vedremo tra poco.
La pulizia …. in pratica
Le operazioni di pulizia servono a rimuovere dalle superfici il grosso dello sporco, mediante azione meccanica (uso di scopa e paletta, aspirapolvere, ecc.), abbinata all’azione chimica dei prodotti detergenti, passati a mano o attraverso l’uso di attrezzature specifiche (lavapavimenti, lavamoquette, ecc). Non esiste azienda che non sia in grado di svolgere in proprio tali semplici operazioni, che spesso vengono affidate ad imprese di pulizia appaltando tale servizio. Sebbene esistano precisi obblighi di legge a carico delle imprese, che dovrebbero sempre verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese di pulizia (art. 26 D.Lgs. 81/08), è molto improbabile che tali imprese non dispongano dei requisiti necessari per svolgere tale servizio.
Alla fine dell’articolo troverai tutti i dettagli ed un esempio per capire se l’impresa a cui vuoi affidare la sanificazione ha i requisiti per eseguirla a norma di legge.
Sanificazione, ben oltre il concetto di pulizia
Grazie al Coronavirus probabilmente vivremo in ambienti più salubri e sani, non solo oggi ma anche nel prossimo futuro. Un ambiente può definirsi sano se oltre che pulito sono presenti condizioni di salubrità per renderlo adeguato alla vita umana, ed ostile alla proliferazione del virus e di tutti gli agenti biologici dannosi per il nostro organismo.
La sanificazione è proprio l’insieme di tutti i processi necessari per consentire all’uomo una vita, lavorativa e non, senza rischi per la propria salute. Potremo scrivere questa formula per chiarire il concetto di sanificazione:
Sanificazione = Pulizia + Disinfezione + Ventilazione
Infatti solo un ambiente pulito, disinfettato e ben aerato riduce al minimo la probabilità di sopravvivenza della maggior parte dei virus. Al fine di comprende appieno il significato di sanificazione, visto che abbiamo già parlato di pulizia, non resta che chiarire il significato di disinfezione. Sorvoliamo sul concetto di ventilazione, non credo siano necessari approfondimenti per capire di cosa si tratta
Disinfezione ….. e igienizzazione
Sgombriamo subito il campo da dubbi e possibili interpretazioni. Nel DM 274/97, il riferimento principe, come abbiamo visto, per chi si occupa di pulizia e sanificazione, non viene mai citata la parola igienizzandone (sebbene tale termine sia inserito all’interno del Protocollo Covid-19 per i cantieri, contribuendo solo a rendere più confusa la già difficile interpretazione del protocollo…)
Concentriamoci sulla disinfezione. Consistente nella distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni viene svolta con l’uso di prodotti disinfettanti, se hai sentito parlare dei presidi medici chirurgici (l’Amuchina ti dice qualcosa?) sai di cosa parlo, esistono tuttavia altre tecniche di disinfezione, più o meno efficaci.
Quali ambienti pulire e sanificare
Un’attenta lettura del Protocollo anti-contagio Covid-19 per gli ambienti di lavoro richiede che sia assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di:
- Locali
- Ambienti
- Postazioni di lavoro
- Aree comuni e di svago
oltre a garantire le medesime operazioni per schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Non vengono dimenticate le aree adibite a spogliatoio, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie, oltre ai locali mensa ed alle tastiere dei distributori di bevande e snack.
Imprese di pulizia o fai da te?
Il Protocollo anti-contagio Covid-19 per gli ambienti di lavoro contiene precisi obblighi per il Datore di lavoro. In particolare “l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”.
Posso pulire e sanificare la mia azienda senza rivolgermi ad un’azienda specializzata?
Questa è una delle principali domande che le aziende si pongono in questo periodo. Nel protocollo anti-contagio Covid-19 per gli ambienti di lavoro non è presente alcun riferimento sull’obbligo (o raccomandazione) di affidare la pulizia e sanificazione ad impresa specializzata.
Unica condizione stringente presente è quella di svolgere tali operazioni secondo le indicazioni del Ministero della Salute, come da Circolare n.5443 del 20 marzo 2020, nei seguenti casi:
- Alla riapertura delle aziende ubicate in aree geografiche a maggiore endemia
- Nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti
- Presenza di una persona Covid-19
Premesso che prima di affidarsi al fai-da-te occorrerà valutare di possedere tutte le capacità tecnico-professionali per svolgere in modo efficiente ed efficace la pulizia e sanificazione del proprio ambiente di lavoro, non essendo presente alcuna causa impeditiva l’azienda potrà svolgere in autonomia tali operazioni, con l’accortezza di attenersi alle indicazioni della circolare ministeriale qualora rientri in uno dei casi sopracitati.
È quindi necessario considerare con estrema attenzione le possibili implicazioni e gli effetti negativi del fai da te, affidarsi a imprese qualificate (e abilitate, come vedremo tra poco) non può che essere, nella maggior parte dei casi, la scelta migliore.
La sanificazione fai da te
Prima di decidere di non esternalizzare il servizio di sanificazione degli ambienti di lavoro, fermo restando i casi di applicazione delle procedure specifiche indicate nella Circolare n.5443, l’impresa che già non dispone di addetti alle pulizie tra le mansioni aziendali dovrà:
- Informare, formare ed istruire gli addetti sulle tecniche e procedure per una corretta pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro
- Acquistare e fornire ai lavoratori idonei DPI per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di sanificazione
- Istruire i lavoratori sull’uso dei DPI (vestizione, pulizia, smaltimento)
- Aggiornare il DVR (in caso di utilizzo di nuovi prodotti chimici, come i disinfettanti)
- Verificare con il Medico Competente eventuali necessità di aggiornamento del piano sanitario
Vale davvero la pena? A voi la scelta… In tal caso ti suggerisco di registrare ogni intervento svolto, dalla pulizia giornaliera alla sanificazione periodica.
L’affidamento della sanificazione ad un’impresa esterna
Hai deciso di affidarti a gente del mestiere? Allora devi sapere che tecnicamente stai appaltando un servizio, Il D.Lgs. 81/08 prevede precisi obblighi per il Datore di lavoro, in questo periodo integrati da ulteriori disposizioni contenute nel Protocollo anti-contagio.
L’idoneità tecnico professionale dell’impresa
Chiedi pure più preventivi, ma insieme fatti mandare la visura camerale dell’azienda (non troppo datata, rilasciata non più di sei mesi fa), insieme ad un’autocertificazione sul rispetto degli obblighi previsti dall’art. 26 D.Lgs. 81/08. Non solo è tuo diritto ricevere questi documenti, ma un obbligo!
Farai una prima scrematura, qualche azienda proverà a millantare risultati eccezionali, ma se non ti inviano i documenti descritti lascia perdere. Un’impresa di pulizia seria, e senza niente da nascondere, non avrà alcun problema ad inviarti i documenti richiesti.
Come verificare l’abilitazione per la sanificazione Controlla il camerale nella sezione Abilitazioni, se l’impresa ha i requisiti morali e/o tecnico professionali troverai indicazione dei requisiti accertati per la Lettera e) del DM 247/97.
All’inizio dell’articolo, se ti ricordi, abbiamo parlato anche del Preposto alla gestione tecnica. Ecco dove trovarlo.
Cosa fare prima e durante la sanificazione
Ottimo. Hai trovato un’impresa qualificata a svolgere la sanificazione. Durante la sanificazione ovviamente dovrai attenerti alle indicazioni dell’impresa. Non dimenticarti tuttavia di:
- Informare il personale dell’impresa di pulizie (e sanificazione) circa le disposizioni dell’Autorità.
- Consegnare all’impresa un’informativa completa sulle disposizioni aziendali in materia di gestione del rischio Covid-19.
- Vigilare affinchè siano rispettate integralmente tutte le disposizioni di sicurezza.
Informare, consegnare, vigilare, sono tutte disposizioni previste dal Protocollo anti contagio Covid-19. Nessuno può sottrarsi, meno chi interviene per interventi legati a prevenire il rischio Coronavirus.
La certificazione di avvenuta sanificazione
Se hai un contratto o preventivo firmato, insieme alla visura camerale ed alla fattura regolarmente emessa dall’impresa, disponi già di quanto necessario per dimostrare l’avvenuta sanificazione secondo normativa.
Alcune imprese rilasciano un certificato di avvenuta sanificazione, non è obbligatorio ma se presente può essere buona idea esporlo all’ingresso. Your choice.
Non ti resta che consegnare i documenti rilasciati dall’impresa di pulizie al tuo commercialista.
Le procedure di sanificazione
Le evidenze disponibili consentono con ragionevole certezza di affermare che i principi attivi del virus Covid-19 sono efficacemente inattivati da procedure di sanificazione adeguate che includono l’utilizzo dei comuni disinfettanti, quali:
- Ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), contenuto nella comune candeggina o varechina, che si trova in commercio contenuta in flaconi diluita al 5 o 10%.
- Etanolo (62-71%) o alcol etilico
- Perossido di idrogeno (0.5%), meglio conosciuto con il nome di acqua ossigenata.
L’uso dell’ipoclorito di sodio e dell’etanolo, nelle corrette diluizioni, è obbligatorio nei casi di applicazione della Circolare n. 5443 del Ministero della Salute. In ambito sanitario è inoltre possibile l’uso di perossido di idrogeno.
Sono presenti altre tecniche di sanificazione, che possono prevede l’uso di prodotti contenenti, ad esempio, sali quaternari d’ammonio o ozono, fino all’uso degli ultravioletti UVC.
Ogni tecnica di sanificazione ha i suoi pro e contro, occorrerà quindi operare una scelta ponderata, possibilmente affidandosi a gente esperta e del settore.
Periodicità della sanificazione
Il Protocollo anti contagio Covid-19 per gli ambienti di lavoro richiede, oltre alla pulizia giornaliera, l’esecuzione di una sanificazione periodica.
È legittimo a questo punto chiedersi come stabilire questa periodicità.
Fermo restando l’obbligo, nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi Covid, di eseguire alla riapertura una sanificazione straordinaria, le successive sanificazioni dovranno svolgersi secondo quanto stabilito dal Datore di lavoro.
A tal fine nel Protocollo Covid-19 per gli ambienti di lavoro non si rinviene alcuna indicazione in merito, invece presente nell’analogo protocollo per i cantieri, dove si stabilisce che “la periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente)”.
A tal fine è quindi opportuno, nella scelta del periodo in cui ripetere le operazioni di sanificazione, coinvolgere i componenti del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.
Credito di imposta 50%
Siamo in un blog di sicurezza lavoro, ma visto che è una delle faq più richieste ti confermo che, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è stato introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate nel periodo d’imposta 2020, nella misura del 50%, fino ad un plafond massimo.