E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo della Legge n. 27/20 di conversione del D.L. “Cura Italia”: si commentano alcune novità di carattere fiscale introdotte dal Legislatore in sede di conversione.
- CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI RAPPORTATO AL CANONE DI LOCAZIONE
- INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA PER CORONAVIRUS
- SOSPENSIONE ATTIVITA’ DEGLI ENTI IMPOSITORI E VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Si segnala altresì che:
- il D.L. “Liquidità” n. 23/20 (si rimanda alla relativa comunicazione che ne illustrava il contenuto) aveva già modificato alcune disposizioni del D.L. n. 18/20;
- si attendono ulteriori aggiornamenti con l’approvazione dell’annunciato “Decreto Aprile”, prevista per gli inizi del mese di maggio.
CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI RAPPORTATO AL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2020
Il credito d’imposta pari al 60 per cento del canone di locazione relativo al mese di marzo di negozi e botteghe rientranti nella categoria catastale C/1 è stato confermato.
Si ricorda che il credito spetta alle attività di commercio al dettaglio e servizi per la persona che sono state sottoposte alle chiusure e alle restrizioni dovute all’esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 e che, dunque, non hanno potuto proseguire l’attività nel mese di marzo.
Il credito d’imposta non spetta alle attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (trattasi delle attività non soggette alla chiusura disposta dal citato DPCM, quali farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, etc.).
In merito, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, ha chiarito che il credito d’imposta matura soltanto in seguito all’avvenuto pagamento del canone di locazione.
Rispetto alla norma originaria, con la legge di conversione è stato precisato che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e degli altri componenti negativi del reddito (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR).
INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA PER CORONAVIRUS
Nell’iter di conversione del Decreto è stata estesa l’applicazione delle norme agevolative in materia di erogazioni liberali effettuate nell’anno in corso per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, comprendendovi anche le elargizioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.
In sintesi, la norma prevede:
- per le persone fisiche e per gli enti non commerciali, una detrazione d’imposta del 30 per cento delle erogazioni liberali in denaro o natura, fino a un massimo di 30.000 euro, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- per i titolari di reddito d’impresa la deduzione integrale delle stesse erogazioni liberali in denaro e in natura; inoltre, i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (non sono quindi considerati ricavi ai fini delle IIDD) e non sono soggette all’imposta sulle donazioni. A fini IRAP, le stesse sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
La Legge di conversione ha altresì introdotto nel testo originario del D.L. 18/20 un nuovo articolo 71-bis, per estendere le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 16, della Legge n. 166/2016 a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.
La norma – che già si applica alle eccedenze alimentari e ai medicinali – viene ora estesa anche a:
- prodotti tessili;
- prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento;
- giocattoli;
- materiali per l’edilizia ed elettrodomestici;
- personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico.
Ai fini delle imposte dirette, le cessioni gratuite dei suddetti beni non sono considerate operazioni estranee all’esercizio dell’impresa e, quindi, non concorrono a formare i ricavi, ai sensi dell’articolo 85 del TUIR. Ai fini IVA, invece, i beni si considerano distrutti e conseguentemente non opera la presunzione di cessione prevista dal DPR n. 441/1997.
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DEGLI ENTI IMPOSITORI E VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Con la legge di conversione sono state apportate alcune modifiche agli articoli 67 e 68 del Decreto “Cura Italia”, che sospendono rispettivamente le attività esercitate dall’amministrazione finanziaria e i termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Sono sospesi dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020 i termini:
- relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
- per fornire risposta alle istanze di interpello;
- delle procedure di accesso a istituti agevolativi o regimi fiscali di cooperazione con l’Amministrazione finanziaria;
- per le risposte a specifiche istanze dei contribuenti, tra cui quelle relative all’accesso ad atti e documenti amministrativi, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, è soppressa la proroga di due anni dei termini di accertamento originariamente prevista, relativa agli adempimenti e ai versamenti sospesi dalla norma.
Per quanto riguarda l’attività di riscossione, vengono inoltre confermati:
- la sospensione dei termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali;
- il differimento al 31 maggio 2020 del termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
In sede di conversione, per i contribuenti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni della c.d. “prima zona rossa”, è stato previsto che i termini delle sospensioni di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione decorrono da tale data.