Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020, riguardante la cosiddetta “Fase 2”, prevede le prime misure sull’allentamento del lockdown e le riaperture delle aziende.
Nell’allegato 3 del decreto sono inserite le nuove attività con i relativi codici Ateco che, insieme a quelle del precedente allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020, non saranno più sospese a partire dal 4 maggio.
27 APRILE: CANTIERI “PUBBLICI”
Come indicato in una nota del Mise e Mit, da ieri – lunedì 27 aprile – sono ripartiti i lavori pubblici relativi a «scongiurare il rischio di dissesto idrogeologico del territorio e relative ai settori dell’edilizia residenziale pubblica, dell’edilizia scolastica e dell’edilizia penitenziaria». Possono ripartire solo quelle che rispettano i protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro firmati dal Governo e da tutte le parti sociali il 24 aprile (allegato al DPCM in oggetto), inviando una comunicazione ai Prefetto.
4 MAGGIO: CANTIERI PRIVATI
Da questa data ripartirà tutto il settore delle costruzioni e del commercio all’ingrosso funzionale alle costruzioni. Le imprese che riprendono la loro attività a partire da questa data, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
L’allegato n.3 al decreto, comprende anche i codici Ateco di specifico interesse per il settore edile:
- 08 Estrazione di altri minerali da cave e miniere
- 41 Costruzioni di edifici
- 42 Ingegneria civile
- 43 Lavori di costruzione specializzati
- 71 Attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi e analisi tecniche
Ricordiamo che, limitatamente al settore dell’edilizia, alcune attività erano già state consentite con il Dpcm del 10 aprile 2020. Queste imprese possono proseguire nei lavori nel rispetto dei Protocolli di sicurezza definiti il 24 aprile 2020. Si tratta dei codici Ateco riguardanti:
- 42 Ingegneria Civile (esclusi i codici 42.99.09 e 42.99.01 sospesi fino al 3 maggio dal DPCM 10 aprile)
- 42.22 Realizzazione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni
- 42.91 Costruzione di opere idrauliche
- 43.2 Attività di installazione di impianti elettrici, idraulici
- 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio (solo per il mantenimento e non per il nuovo)
IL PROTOCOLLO
La ripresa di lavori pubblici e privati dovrà avvenire in sicurezza, nel rispetto delle previsioni del nuovo Protocollo del 24 aprile (contenuto nell’allegato 7 del decreto) che riporta le regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri.
Nel Protocollo vengono fornite indicazioni operative per incrementare in tutti i cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia, seguendo la logica della precauzione e le indicazioni dell’Autorità sanitaria non solo per i lavoratori, ma anche per i titolari del cantiere e tutti i subappaltatori e subfornitori: dalle informazioni sugli obblighi in cantiere da parte del datore di lavoro alle modalità di accesso dei fornitori, dalle precauzioni igieniche personali all’organizzazione del cantiere con turnazioni, dai dispositivi di protezione alla gestione e sanificazione degli spazi comuni.
Tra le altre novità, inoltre, il personale dovrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura prima dell’accesso al cantiere (che non sarà consentito con più di 37,5°) e l’accesso agli spazi comuni (comprese mense e spogliatoi) sarà contingentato, con ventilazione continua dei locali, tempo di sosta ridotto e distanza di 1 metro tra le persone. Tutti i dettagli si trovano qui.
IL DURC
Per quel che riguarda il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la Ministra De Micheli sottolinea l’impegno del Governo di fissare al 15 giugno il termine di validità di tutti quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, attraverso un’apposita modifica di legge che sarà inserita nel prossimo Decreto legge di fine aprile.