Lavorare in Svizzera, cambia la procedura: notifica subito e via libera solo se c’è interesse pubblico

Novità sul fronte della notifica necessaria per lavorare in Svizzera: il Consiglio federale ha adottato delle misure per combattere la diffusione del Coronavirus (Ordinanza 2 COVID-19). E, contrariamente alle prescrizioni abituali, la notifica deve essere fatta fin dal primo giorno di lavoro, indipendentemente dal settore o dal ramo interessati.

Attualmente possono essere accettate solo le attività che rispondono a un interesse pubblico preponderante ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19. Le autorità cantonali sono competenti per il trattamento delle notifiche. Quando la condizione dell’interesse pubblico preponderante non è adempiuta, il trattamento della notifica è sospeso.

Per motivi tecnici, in caso di sospensione, nessuna notifica tramite la procedura di notifica in linea può essere inviata al mittente della notifica. Senza un’attestazione di notifica (conferma positiva), l’entrata in Svizzera non è autorizzata.

Le notifiche sospese sono eliminate sette giorni dopo la data della fine dell’impiego annunciato. Una volta terminate le restrizioni imposte dall’ordinanza 2 COVID-19, una nuova notifica potrà essere effettuata se ne sussisterà ancora la necessità in quel preciso momento.

Per informazioni sul servizio di notifica contattare Area Business Dott. Matteo Campari
Tel. 0332.256.290- matteo.campari@artser.it

Tra le altre novità sul fronte ticinese, segnaliamo le seguenti disposizioni sulle attività economiche, valide dal 27 aprile al 3 maggio 2020

  • Tutte le strutture turistiche ricettive rimangono chiuse ad eccezione degli alberghi che dispongono di un’autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone e dei campeggi, che possono continuare come attualmente a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività inerenti alla gestione dell’emergenza a patto di:

– non accogliere contemporaneamente più di 50 persone ( personale incluso );

– garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi;

– limitare l’eventuale servizio ristorazione all’interno della propria struttura ed esclusivamente per i propri ospiti;

– non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa, eccetera

  • Le attività di cantiere restano sospese. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permesse: attività sui cantieri all’aria aperta o al coperto, svolte da 15 o meno persone oppure attività di lavorazione ed estrazione della pietra naturale svolte da 15 o meno persone. La direzione lavori e, in assenza di essa, la committenza vigilano sul rispetto del numero delle persone presenti e unitamente alle aziende sul rispetto delle raccomandazioni dell’Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale. Lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) può concedere deroghe nel caso in cui esista un’urgenza o preminente interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati.
  • Fatte salve le industrie della filiera socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medicale e alimentare, le altre industrie che intendono impiegare contemporaneamente oltre il 60% del personale attivo a regime ordinario devono, se superano i dieci dipendenti impiegati contemporaneamente, chiedere un’autorizzazione allo Stato maggiore cantonale di condotta per attività non procrastinabili o di interesse pubblico. La direzione dell’azienda vigila sul rispetto del numero delle persone presenti e delle raccomandazioni dell’Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
  • Lo SMCC, tramite la Polizia cantonale con le polizie comunali, vigila sul rispetto delle presenti disposizioni.
  • Per quanto riguarda le disposizioni penali fa stato quanto previsto dal capitolo 6 dell’ordinanza 2 COVID-19.
  • Per quanto non disposto dalla presente risoluzione governativa, vale l’ordinanza 2 COVID-19.
  • Per informazioni in merito all’applicazione dei disposti di cui sopra, è a disposizione la hotline informativa SMCC Attività commerciali ( 0840 117 112 ); si invita a rivolgersi dapprima alle associazioni di categoria.
  • Le misure previste dalla presente risoluzione entrano in vigore il 27 aprile 2020 e rimangono in vigore fino al 3 maggio 2020.
  • Se non vi saranno repentini cambiamenti sul fronte sanitario, a partire dal 4 maggio ci si allineerà all’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020.
  • La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
  • Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo ( art . 43 cpv . 4 Legge sanitaria).